Per la corretta instaurazione del contraddittorio in appello deve applicarsi il principio valido per il giudizio di primo grado, escluse le particolari applicazioni dello stesso che non siano compatibili con questa fase processuale: poiché, ai sensi dell' art. 21 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e dell' art. 36 del testo unico sul consiglio di stato è sufficiente la notificazione in termini ad uno solo dei controinteressati o delle autorità alle quali è imputabile l' atto, con possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, e poiché in appello non ha senso alcuno distinguere fra amministrazione e controinteressati, per l' ammissibilità dell' appello è da ritenersi sufficiente la notificazione del ricorso a una sola delle parti soccombenti. L'articolo trae spunto da Cons. stato sez. v 25 marzo 1977, n. 248.
L' INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO D' APPELLO.
GALLO, Carlo Emanuele
1978-01-01
Abstract
Per la corretta instaurazione del contraddittorio in appello deve applicarsi il principio valido per il giudizio di primo grado, escluse le particolari applicazioni dello stesso che non siano compatibili con questa fase processuale: poiché, ai sensi dell' art. 21 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e dell' art. 36 del testo unico sul consiglio di stato è sufficiente la notificazione in termini ad uno solo dei controinteressati o delle autorità alle quali è imputabile l' atto, con possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, e poiché in appello non ha senso alcuno distinguere fra amministrazione e controinteressati, per l' ammissibilità dell' appello è da ritenersi sufficiente la notificazione del ricorso a una sola delle parti soccombenti. L'articolo trae spunto da Cons. stato sez. v 25 marzo 1977, n. 248.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.