In presenza di una giurisprudenza discorde sul problema della rimessione della causa al primo giudice, è necessario tener presente la valutazione della natura del processo di secondo grado davanti al consiglio di stato: poiché la legge sull' istituzione dei tribunali amministrativi regionali qualifica come appello l' impugnazione delle sentenze dei tribunali stessi dinanzi al consiglio di stato e ne afferma l' effetto devolutivo, le norme cui fare riferimento ai fini del problema in esame è l' art. 354, e non il 360, n. 4, del codice di procedura civile. L'articolo trae spunto da Cons. stato sez. VI 30 aprile 1976, n. 210.
SULLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.
GALLO, Carlo Emanuele
1977-01-01
Abstract
In presenza di una giurisprudenza discorde sul problema della rimessione della causa al primo giudice, è necessario tener presente la valutazione della natura del processo di secondo grado davanti al consiglio di stato: poiché la legge sull' istituzione dei tribunali amministrativi regionali qualifica come appello l' impugnazione delle sentenze dei tribunali stessi dinanzi al consiglio di stato e ne afferma l' effetto devolutivo, le norme cui fare riferimento ai fini del problema in esame è l' art. 354, e non il 360, n. 4, del codice di procedura civile. L'articolo trae spunto da Cons. stato sez. VI 30 aprile 1976, n. 210.File in questo prodotto:
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