Il saggio s'interroga sul significato complessivo della riforma della seconda parte della Costituzione proposta nel 2004: la domanda fondamentale che si pone è se i mutamenti proposti realizzano o no una discontinuità con la forma di stato vigente, e cioè con i principi fondamentali della costituzione in vigore. Ci si domanda, in altri termini, se il potere di revisione è stato effettivamente utilizzato come potere costituito, e dunque come potere limitato dalla costituzione che lo fa essere e lo disciplina, oppure è stato utilizzato al di fuori di questi limiti, e dunque come potere "extra ordinem". Se la risposta è nel senso che i mutamenti proposti realizzano una discontinuità con i principi fondamentali della costituzione in vigore durante la loro approvazione, ne consegue che la revisione, pur legalmente effettuata, è stata in realtà un atto d'esercizio di potere costituente, e che dunque non è legittima alla luce della costituzione in vigore. E' solo - questa "nuova" costituzione - eventualmente efficace (sulla base della forza dei nuovi soggetti costituenti, suoi "portatori"); e troverà la sua legittimazione, eventualmente, solo nell'effettività (esteriore), e nel riconoscimento (interiore), che saprà conquistare in futuro.
La "lotta per la Costituzione": come impedire che una revisione incostituzionale determini una discontinuità costituente
DOGLIANI, Mario;MASSA PINTO, Ilenia
2004-01-01
Abstract
Il saggio s'interroga sul significato complessivo della riforma della seconda parte della Costituzione proposta nel 2004: la domanda fondamentale che si pone è se i mutamenti proposti realizzano o no una discontinuità con la forma di stato vigente, e cioè con i principi fondamentali della costituzione in vigore. Ci si domanda, in altri termini, se il potere di revisione è stato effettivamente utilizzato come potere costituito, e dunque come potere limitato dalla costituzione che lo fa essere e lo disciplina, oppure è stato utilizzato al di fuori di questi limiti, e dunque come potere "extra ordinem". Se la risposta è nel senso che i mutamenti proposti realizzano una discontinuità con i principi fondamentali della costituzione in vigore durante la loro approvazione, ne consegue che la revisione, pur legalmente effettuata, è stata in realtà un atto d'esercizio di potere costituente, e che dunque non è legittima alla luce della costituzione in vigore. E' solo - questa "nuova" costituzione - eventualmente efficace (sulla base della forza dei nuovi soggetti costituenti, suoi "portatori"); e troverà la sua legittimazione, eventualmente, solo nell'effettività (esteriore), e nel riconoscimento (interiore), che saprà conquistare in futuro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.