Il contributo esamina l'orientamento della Grande Camera della Corte di giustizia UE, riferito al caso di discriminazione indiretta nella determinazione del numero chiuso universitario, e lo compara con quello del giudice amministrativo nazionale. Quest'ultimo disgiunge i due piani d’analisi: la qualità del servizio pubblico di istruzione universitaria e la qualità del servizio sanitario in ragione del contingente di personale medico qualificato da destinarvi. Se il fabbisogno di professionalità deve riguardare l’intera area comunitaria, più complesso è per i singoli Stati dimensionare la formazione universitaria in vista dell’assorbimento del personale formato all’interno del proprio servizio sanitario. Il giudice amministrativo italiano, sulla scorta della legislazione nazionale, ritiene tale seconda valutazione non determinante ai fini della programmazione degli accessi universitari; il giudice comunitario, con riferimento alla legislazione esaminata, ritiene per contro i due piani strettamente correlati ma rimette ai poteri statali la valutazione della stessa correlazione e della sua dimensione.
La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica universitaria riservate a residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di interesse generale
FOA', Sergio
2010-01-01
Abstract
Il contributo esamina l'orientamento della Grande Camera della Corte di giustizia UE, riferito al caso di discriminazione indiretta nella determinazione del numero chiuso universitario, e lo compara con quello del giudice amministrativo nazionale. Quest'ultimo disgiunge i due piani d’analisi: la qualità del servizio pubblico di istruzione universitaria e la qualità del servizio sanitario in ragione del contingente di personale medico qualificato da destinarvi. Se il fabbisogno di professionalità deve riguardare l’intera area comunitaria, più complesso è per i singoli Stati dimensionare la formazione universitaria in vista dell’assorbimento del personale formato all’interno del proprio servizio sanitario. Il giudice amministrativo italiano, sulla scorta della legislazione nazionale, ritiene tale seconda valutazione non determinante ai fini della programmazione degli accessi universitari; il giudice comunitario, con riferimento alla legislazione esaminata, ritiene per contro i due piani strettamente correlati ma rimette ai poteri statali la valutazione della stessa correlazione e della sua dimensione.| File | Dimensione | Formato | |
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