Il problema della c.d. doppia alienazione immobiliare risulta dalla contraddizione sistematica fra il principio del consenso traslativo "ex" art. 1376 c.c. e la regola di priorità della trascrizione "ex" art. 2644 c.c. Posta la prevalenza dell’avente causa posteriore primo trascrivente, si tratta di comprendere se e come possa essere tutelato colui che, dopo aver contrattato per primo col duplice autore, si sia visto anticipato nell’esecuzione della formalità; ed il pensiero corre subito alla tutela risarcitoria, l’unica che prometta qualche serio spiraglio di ristoro patrimoniale. Tuttavia, benché sia certa la condanna del doppio dante causa, si discute animatamente sul fondamento della sua responsabilità: "neminem laedere" o inadempimento? E se inadempimento, garanzia per evizione o violazione della buona fede oggettiva? Quanto al primo trascrivente il problema appare ribaltato: se responsabile, egli non potrà che sottostare all’applicazione dell’art. 2043 c.c.; ma questa volta è l’"an" a destare alcune perplessità. Inoltre restano controversi gli stati soggettivi rilevanti ai fini dell’imputazione, giacché l’equiparazione civilistica di dolo e colpa dovrebbe consentire la condanna non solo del trascrivente consapevole della spoliazione, ma anche di quello ignaro e negligente (con inevitabili riflessi negativi sul pubblico affidamento nelle risultanze dei registri). Infine, assodata la solidarietà nell’obbligo risarcitorio dei coautori della spoliazione, occorre approfondire la praticabilità del risarcimento in forma specifica, che (a date condizioni) permetterebbe alla vittima di rientrare nella titolarità del diritto.
La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare
FERRANTE, Edoardo
1999-01-01
Abstract
Il problema della c.d. doppia alienazione immobiliare risulta dalla contraddizione sistematica fra il principio del consenso traslativo "ex" art. 1376 c.c. e la regola di priorità della trascrizione "ex" art. 2644 c.c. Posta la prevalenza dell’avente causa posteriore primo trascrivente, si tratta di comprendere se e come possa essere tutelato colui che, dopo aver contrattato per primo col duplice autore, si sia visto anticipato nell’esecuzione della formalità; ed il pensiero corre subito alla tutela risarcitoria, l’unica che prometta qualche serio spiraglio di ristoro patrimoniale. Tuttavia, benché sia certa la condanna del doppio dante causa, si discute animatamente sul fondamento della sua responsabilità: "neminem laedere" o inadempimento? E se inadempimento, garanzia per evizione o violazione della buona fede oggettiva? Quanto al primo trascrivente il problema appare ribaltato: se responsabile, egli non potrà che sottostare all’applicazione dell’art. 2043 c.c.; ma questa volta è l’"an" a destare alcune perplessità. Inoltre restano controversi gli stati soggettivi rilevanti ai fini dell’imputazione, giacché l’equiparazione civilistica di dolo e colpa dovrebbe consentire la condanna non solo del trascrivente consapevole della spoliazione, ma anche di quello ignaro e negligente (con inevitabili riflessi negativi sul pubblico affidamento nelle risultanze dei registri). Infine, assodata la solidarietà nell’obbligo risarcitorio dei coautori della spoliazione, occorre approfondire la praticabilità del risarcimento in forma specifica, che (a date condizioni) permetterebbe alla vittima di rientrare nella titolarità del diritto.File | Dimensione | Formato | |
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