L’impossibilità della prestazione, autentico baluardo dell’anziano BGB e del nostro più giovane codice civile, è stata lungamente osteggiata nei progetti riformatori che hanno anticipato la grande “Schuldrechtsreform”. Pareva che la cultura tedesca, fonte di molti nostri istituti di parte generale, fosse sul punto di ripudiare per sempre la categoria. Viceversa, quando ormai ne appariva certo l’abbandono, l’impossibilità è non solo rientrata nel tessuto normativo del BGB (§ 275, comma 1), ma ha visto espandersi il suo ambito, frammentata – o contornata – da una pluralità di nuove sotto-ipotesi: in particolare, dietro l’emblema dell’impossibilità liberatoria o nelle sue “vicinanze”, la legge di riforma ha collocato la grave sproporzione (§ 275, comma 2) e l’inesigibilità della pretesa (§ 275, comma 3). Ecco nozioni, care anche ai progetti d’armonizzazione del diritto contrattuale europeo, che segnano un allontamento del BGB rispetto al codice civile italiano: l’uno sembra aver adottato o rilanciato categorie che l’altro, col suo tener fede alla tradizione, lascia sempre più in ombra e quasi ai margini del sistema. Tuttavia neppure le soluzioni tedesche sono indenni da oscurità e profili critici, e attendono un vaglio che solo la pratica potrà offrire (di notevole difficoltà è ad esempio l’interpretazione delle nuove norme sull’impossibilità nei contratti di scambio). All’esito il modello si svela suggestivo per l’osservatore italiano, e non mancherà d’influenzare il dibattito europeo, ma talune ipotetiche arretratezze del nostro codice si lasciano pur sempre preferire ad altre, più temibili, “fughe in avanti” del BGB riformato.
L’impossibilità della prestazione: alcune variazioni sul tema della concordanza fra BGB e codice civile italiano
FERRANTE, Edoardo
2004-01-01
Abstract
L’impossibilità della prestazione, autentico baluardo dell’anziano BGB e del nostro più giovane codice civile, è stata lungamente osteggiata nei progetti riformatori che hanno anticipato la grande “Schuldrechtsreform”. Pareva che la cultura tedesca, fonte di molti nostri istituti di parte generale, fosse sul punto di ripudiare per sempre la categoria. Viceversa, quando ormai ne appariva certo l’abbandono, l’impossibilità è non solo rientrata nel tessuto normativo del BGB (§ 275, comma 1), ma ha visto espandersi il suo ambito, frammentata – o contornata – da una pluralità di nuove sotto-ipotesi: in particolare, dietro l’emblema dell’impossibilità liberatoria o nelle sue “vicinanze”, la legge di riforma ha collocato la grave sproporzione (§ 275, comma 2) e l’inesigibilità della pretesa (§ 275, comma 3). Ecco nozioni, care anche ai progetti d’armonizzazione del diritto contrattuale europeo, che segnano un allontamento del BGB rispetto al codice civile italiano: l’uno sembra aver adottato o rilanciato categorie che l’altro, col suo tener fede alla tradizione, lascia sempre più in ombra e quasi ai margini del sistema. Tuttavia neppure le soluzioni tedesche sono indenni da oscurità e profili critici, e attendono un vaglio che solo la pratica potrà offrire (di notevole difficoltà è ad esempio l’interpretazione delle nuove norme sull’impossibilità nei contratti di scambio). All’esito il modello si svela suggestivo per l’osservatore italiano, e non mancherà d’influenzare il dibattito europeo, ma talune ipotetiche arretratezze del nostro codice si lasciano pur sempre preferire ad altre, più temibili, “fughe in avanti” del BGB riformato.File | Dimensione | Formato | |
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