Il lavoro illustra il significato della disposizione commentata alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, evidenziando come, quale che sia il rapporto tra le "funzioni fondamentali" ex art. 117, comma 2, lett. p, Cost., e le "funzioni proprie" ex art. 118, comma 2, Cost., sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la collocazione delle funzioni degli enti territoriali, in ragione dei parametri costituzionali di distribuzione delle stesse.
Commento all'art. 3, comma 5, del Testo Unico sulle autonomie locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
MASSA PINTO, Ilenia
2006-01-01
Abstract
Il lavoro illustra il significato della disposizione commentata alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, evidenziando come, quale che sia il rapporto tra le "funzioni fondamentali" ex art. 117, comma 2, lett. p, Cost., e le "funzioni proprie" ex art. 118, comma 2, Cost., sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la collocazione delle funzioni degli enti territoriali, in ragione dei parametri costituzionali di distribuzione delle stesse.File in questo prodotto:
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