Il lavoro illustra il significato della disposizione commentata alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, evidenziando come, quale che sia il rapporto tra le "funzioni fondamentali" ex art. 117, comma 2, lett. p, Cost., e le "funzioni proprie" ex art. 118, comma 2, Cost., sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la collocazione delle funzioni degli enti territoriali, in ragione dei parametri costituzionali di distribuzione delle stesse.

Commento all'art. 3, comma 5, del Testo Unico sulle autonomie locali (D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MASSA PINTO, Ilenia
2006-01-01

Abstract

Il lavoro illustra il significato della disposizione commentata alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, evidenziando come, quale che sia il rapporto tra le "funzioni fondamentali" ex art. 117, comma 2, lett. p, Cost., e le "funzioni proprie" ex art. 118, comma 2, Cost., sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la collocazione delle funzioni degli enti territoriali, in ragione dei parametri costituzionali di distribuzione delle stesse.
2006
Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Cedam
15
20
8813261470
Funzioni proprie; funzioni conferite; funzioni fondamentali; principio di sussidiarietà.
I. MASSA PINTO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/118001
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