La giurisprudenza di legittimità oscilla tra due estremi indirizzi entrambi criticabili: quello secondo cui anche il giudice potrebbe rivolgere domande suggestive e quello opposto secondo cui neanche il controesaminante sarebbe autorizzato a svolgerle. E’ auspicabile che i contrasti giurisprudenziali, alimentati da un’infelice formulazione dell’art. 499 c.p.p., possano comporsi attraverso una più corretta definizione dei concetti di domande nocive e domande suggestive: le prime incondizionatamente vietate, le seconde anch’esse in linea generale vietate, ma ammissibili, in via di eccezione, nei contesti, come il controesame, caratterizzati da una relazione conflittuale tra parte e testimone. Se ciò non avvenisse, sarebbe opportuno riformulare la disposizione dell’art. 499 c.p.p. con tre sostanziali modifiche: a) la definizione delle domande nocive come quelle lesive della libertà di autodeterminazione; b) la previsione, accanto all’inderogabile divieto di domande nocive, del divieto di domande suggestive, formulato in termini generali, così da risultare applicabile anche al giudice, ma accompagnato da un’espressa deroga per lo svolgimento del controesame o per la sopravvenuta ostilità del teste; c) l’espressa previsione della inutilizzabilità per le risposte a domande nocive, non tempestivamente censurate.

Domande nocive e domande suggestive tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali

FERRUA, Paolo
2012-01-01

Abstract

La giurisprudenza di legittimità oscilla tra due estremi indirizzi entrambi criticabili: quello secondo cui anche il giudice potrebbe rivolgere domande suggestive e quello opposto secondo cui neanche il controesaminante sarebbe autorizzato a svolgerle. E’ auspicabile che i contrasti giurisprudenziali, alimentati da un’infelice formulazione dell’art. 499 c.p.p., possano comporsi attraverso una più corretta definizione dei concetti di domande nocive e domande suggestive: le prime incondizionatamente vietate, le seconde anch’esse in linea generale vietate, ma ammissibili, in via di eccezione, nei contesti, come il controesame, caratterizzati da una relazione conflittuale tra parte e testimone. Se ciò non avvenisse, sarebbe opportuno riformulare la disposizione dell’art. 499 c.p.p. con tre sostanziali modifiche: a) la definizione delle domande nocive come quelle lesive della libertà di autodeterminazione; b) la previsione, accanto all’inderogabile divieto di domande nocive, del divieto di domande suggestive, formulato in termini generali, così da risultare applicabile anche al giudice, ma accompagnato da un’espressa deroga per lo svolgimento del controesame o per la sopravvenuta ostilità del teste; c) l’espressa previsione della inutilizzabilità per le risposte a domande nocive, non tempestivamente censurate.
2012
Diritto e giurisprudenza commentata
Dike giuridica
4
70
75
9788858201213
Esame testimoniale; domande suggestive; domande nocive
P. FERRUA
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