Malgrado non ricorra alcun divieto espresso, la donazione di cosa altrui è tradizionalmente reputata nulla. Lo si deduce per analogìa dalla nullità della donazione di cosa futura – questa sì sancita dall’art. 771, comma 1, c.c. – quasi possa istituirsi un parallelismo fra altruità e futurità “soggettiva”, vale a dire quella futurità ìnsita nell’estraneità del bene al patrimonio del donante. In realtà esistono indici testuali assai affidabili per tale nullità, e ben più persuasivi dell’uso analogico-estensivo del divieto di legge (tenuto conto che in un sistema votato all’autonomia ed alla libertà del volere applicare un divieto per analogia ha già in sé qualcosa d’irrazionale e peregrino). Al contrario una recente giurisprudenza di legittimità, ripudiando ogni argomento contrario, è giunta ad affermare la piena validità della donazione di cosa altrui; di conseguenza ha ammesso questa a fungere da titolo per l’usucapione abbreviata "ex" art. 1159 c.c. Sennonché questa conclusione, l’approdo finale del “revirement”, sembra aver indotto la Suprema Corte a forzare le maglie del diritto scritto: per assegnare alla donazione di cosa altrui l’idoneità "ad usucapionem" non vi sarebbe stato bisogno alcuno di ripudiare l’insegnamento tradizionale.
Donazione di cosa altrui: una sentenza eccentrica della Cassazione
FERRANTE, Edoardo
2002-01-01
Abstract
Malgrado non ricorra alcun divieto espresso, la donazione di cosa altrui è tradizionalmente reputata nulla. Lo si deduce per analogìa dalla nullità della donazione di cosa futura – questa sì sancita dall’art. 771, comma 1, c.c. – quasi possa istituirsi un parallelismo fra altruità e futurità “soggettiva”, vale a dire quella futurità ìnsita nell’estraneità del bene al patrimonio del donante. In realtà esistono indici testuali assai affidabili per tale nullità, e ben più persuasivi dell’uso analogico-estensivo del divieto di legge (tenuto conto che in un sistema votato all’autonomia ed alla libertà del volere applicare un divieto per analogia ha già in sé qualcosa d’irrazionale e peregrino). Al contrario una recente giurisprudenza di legittimità, ripudiando ogni argomento contrario, è giunta ad affermare la piena validità della donazione di cosa altrui; di conseguenza ha ammesso questa a fungere da titolo per l’usucapione abbreviata "ex" art. 1159 c.c. Sennonché questa conclusione, l’approdo finale del “revirement”, sembra aver indotto la Suprema Corte a forzare le maglie del diritto scritto: per assegnare alla donazione di cosa altrui l’idoneità "ad usucapionem" non vi sarebbe stato bisogno alcuno di ripudiare l’insegnamento tradizionale.File | Dimensione | Formato | |
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