Il conflitto fra più diritti personali di godimento apre di regola due questioni concomitanti: chi deve prevalere? Quali rimedi spettano al soccombente? Tuttavia può anche accadere che i diritti, benché plurimi, siano di fatto esercitati in parallelo sulla stessa cosa (il proprietario concede in locazione un immobile di grandi dimensioni ad un primo conduttore e successivamente una porzione di esso ad altro conduttore, sicché entrambi finiscono col fruirne simultaneamente, ed inavvertitamente l’uno rispetto all’altro). Ecco che non si porrebbe neppure la questione della prevalenza, cui dà risposta l’art. 1380 c.c., ma degli strumenti di tutela spettanti al contraente primo in ordine di tempo: gli spetta “solo” il risarcimento dei danni per l’inadempimento del concedente o può pretendere che quest’ultimo gli corrisponda l’intero profitto conseguito col secondo contratto? Può soccorrere l’azione d’arricchimento senza causa o quella per la ripetizione del “commodum repraesentationis”? Non pare che il principio di specularità rigida fra danno e risarcimento, quella restrizione strettamente compensativa che segna – e per certi versi “occlude” – il risarcimento del danno nei sistemi di “Civil Law”, incoraggi domande di questo genere; e nonostante ciò il dubbio resta: forme di ristoro così limitate certamente non rischiano d'arricchire il danneggiato, ma altrettanto certamente arricchiscono il danneggiante, che trae beneficio dall’inadempimento commesso.

Doppelvermietung und Rechtsbehelfe des Erstmieters in Italien

FERRANTE, Edoardo
2008-01-01

Abstract

Il conflitto fra più diritti personali di godimento apre di regola due questioni concomitanti: chi deve prevalere? Quali rimedi spettano al soccombente? Tuttavia può anche accadere che i diritti, benché plurimi, siano di fatto esercitati in parallelo sulla stessa cosa (il proprietario concede in locazione un immobile di grandi dimensioni ad un primo conduttore e successivamente una porzione di esso ad altro conduttore, sicché entrambi finiscono col fruirne simultaneamente, ed inavvertitamente l’uno rispetto all’altro). Ecco che non si porrebbe neppure la questione della prevalenza, cui dà risposta l’art. 1380 c.c., ma degli strumenti di tutela spettanti al contraente primo in ordine di tempo: gli spetta “solo” il risarcimento dei danni per l’inadempimento del concedente o può pretendere che quest’ultimo gli corrisponda l’intero profitto conseguito col secondo contratto? Può soccorrere l’azione d’arricchimento senza causa o quella per la ripetizione del “commodum repraesentationis”? Non pare che il principio di specularità rigida fra danno e risarcimento, quella restrizione strettamente compensativa che segna – e per certi versi “occlude” – il risarcimento del danno nei sistemi di “Civil Law”, incoraggi domande di questo genere; e nonostante ciò il dubbio resta: forme di ristoro così limitate certamente non rischiano d'arricchire il danneggiato, ma altrettanto certamente arricchiscono il danneggiante, che trae beneficio dall’inadempimento commesso.
2008
1/2008
142
150
contratto di locazione; conflitto tra più diritti personali di godimento; prevalenza del locatario possessore; rimedi a favore del primo locatario non possessore; “commodum repraesentationis”; arricchimento senza causa; inadempimento del locatore; riallocazione del profitto illecito; irragionevolezza
E. FERRANTE
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