Il caso che dà occasione al presente contributo concerne la responsabilità del casinò per omessa vigilanza sull’accesso alle sale da gioco dei clienti abituali e in stato di “dipendenza” conclamata, ed in particolare di quelli che abbiano concordato con l’ente una qualche limitazione pattizia al loro ingresso. Abbandonata una giurisprudenza più largheggiante, il BGH tedesco è giunto di recente ad inasprire la responsabilità delle case da gioco. Al di là degli accordi testualmente presi con questo o quel giocatore – e avendo di mira pure l’interesse generale a sventare l’abuso dei giochi d’azzardo – l’ente sarebbe gravato da obblighi collaterali di protezione che gli imporrebbero un controllo a tutto campo, pena il dover restituire le somme perdute al gioco dai clienti in stato di “dipendenza”. Si dubita però che una tale giurisprudenza possa essere mutuata e fatta propria dal giudice italiano (se e quando si dovesse presentare un caso affine). C’è poi un altro aspetto a rendere ostica la comunicazione dei precedenti. Il BGH ha fatto uso del “perspective overruling”, sancendo l’irretroattività del nuovo corso giurisprudenziale, che potrà dunque beneficiare futuri giocatori ma non l’attore in causa; altra soluzione difficilmente trasportabile nel nostro ordinamento. Peraltro, pur riconoscendo i valori di civiltà sottesi all’idea del “revirement” non-retroattivo, la soluzione potrebbe spegnere l’interesse del cittadino a provocare i mutamenti di giurisprudenza, giacché questi non ricadrebbero mai a suo vantaggio. Infine non si comprende appieno perché il BGH abbia adottato questa linea nel caso di specie, ma abbia trascurato di farlo in altri casi non meno meritevoli: a quel punto l’incertezza ìnsita nella disparità di trattamento supererebbe di molto la maggior certezza derivante dall’irretroattività dell’“overruling”.

Schutzpflichten und entschuldbare Rechtsirrtümer von Spielbanken nach italienischem Recht

FERRANTE, Edoardo
2009-01-01

Abstract

Il caso che dà occasione al presente contributo concerne la responsabilità del casinò per omessa vigilanza sull’accesso alle sale da gioco dei clienti abituali e in stato di “dipendenza” conclamata, ed in particolare di quelli che abbiano concordato con l’ente una qualche limitazione pattizia al loro ingresso. Abbandonata una giurisprudenza più largheggiante, il BGH tedesco è giunto di recente ad inasprire la responsabilità delle case da gioco. Al di là degli accordi testualmente presi con questo o quel giocatore – e avendo di mira pure l’interesse generale a sventare l’abuso dei giochi d’azzardo – l’ente sarebbe gravato da obblighi collaterali di protezione che gli imporrebbero un controllo a tutto campo, pena il dover restituire le somme perdute al gioco dai clienti in stato di “dipendenza”. Si dubita però che una tale giurisprudenza possa essere mutuata e fatta propria dal giudice italiano (se e quando si dovesse presentare un caso affine). C’è poi un altro aspetto a rendere ostica la comunicazione dei precedenti. Il BGH ha fatto uso del “perspective overruling”, sancendo l’irretroattività del nuovo corso giurisprudenziale, che potrà dunque beneficiare futuri giocatori ma non l’attore in causa; altra soluzione difficilmente trasportabile nel nostro ordinamento. Peraltro, pur riconoscendo i valori di civiltà sottesi all’idea del “revirement” non-retroattivo, la soluzione potrebbe spegnere l’interesse del cittadino a provocare i mutamenti di giurisprudenza, giacché questi non ricadrebbero mai a suo vantaggio. Infine non si comprende appieno perché il BGH abbia adottato questa linea nel caso di specie, ma abbia trascurato di farlo in altri casi non meno meritevoli: a quel punto l’incertezza ìnsita nella disparità di trattamento supererebbe di molto la maggior certezza derivante dall’irretroattività dell’“overruling”.
2009
3/2009
411
417
obblighi di protezione; case da gioco; giocatore in stato di “dipendenza”; interdizione al gioco; cartelli dissuasori; protezione del giocatore (in stato di “dipendenza”); “piccoli” e “grandi” giochi d’azzardo; efficacia del precedente; irretroattività del “revirement”; errore scusabile di diritto; violazione contrattuale positiva; certezza del diritto; “stare decisis”; integrazione del contratto; buona fede oggettiva; “perspective overruling”; disparità di trattamento; coerenza del sistema
E. FERRANTE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
ERPL 2009 (26).pdf

Accesso riservato

Tipo di file: MATERIALE NON BIBLIOGRAFICO
Dimensione 206.9 kB
Formato Adobe PDF
206.9 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/119086
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact