La direttiva 1993/13/CEE introduce due sottosistemi paralleli e concorrenti di protezione consumeristica, che si traducono in altrettante limitazioni dell’autonomìa privata, ma più specialmente della libertà contrattuale del professionista. Infatti, sia l’obiettivo dell’equilibrio normativo, sotteso alla sentenza d’inefficacia delle clausole vessatorie, sia quello della trasparenza contrattuale, che sollecita rimedi quali il risarcimento o l’annullabilità per dolo, rappresentano strumenti di pressione legale sul contraente forte. Tuttavia, perché la pressione non divenga insostenibile e non conduca ad esiti paradossali, quale sarebbe il deperimento giudiziario dell’art. 5 o dell’art. 4, comma 2, dir. 1993/13/CEE occorre che a ciascuna violazione corrisponda un rimedio adeguato allo scopo. Così, la sanzione della trasparenza deve svincolarsi dal giudizio contenutistico sulla vessatorietà, in modo tale da riconoscere all’art. 3, comma 1, ed all’art. 5 della direttiva distinti e concorrenti ambiti. Inoltre, volendo formulare proposte interpretative che facilitino il conseguimento degli scopi comunitari, anziché confidare in processi ardui di concretizzazione giurisprudenziale, dev’escludersi a priori la tangibilità giudiziaria dell’accordo puramente economico. Se questo dovesse risultare difettoso di trasparenza, l’unica sanzione efficace -e giudizialmente “possibile”- consiste ancora nell’applicazione dei rimedi disegnati dal diritto domestico per la frode contrattuale. Diversamente, pretendendo dal giudice un’intrusione nel campo della giustizia economica, si determinerebbe, da un lato, una compressione eccessiva della libertà contrattuale, dall’altro, un’invincibile esitazione delle Corti ad abbandonare il sedimentato self-restraint. Ad enunciazioni estreme verrebbe a corrispondere una sostanziale inerzia, laddove interpretazioni più equilibrate potrebbero viceversa condurre ad applicazioni proficue, più rispettose dell’autonomìa privata e di fatto più protettive del consumatore.
Contractual Disclosure and Remedies under the Unfair Contract Terms Directive
FERRANTE, Edoardo
2005-01-01
Abstract
La direttiva 1993/13/CEE introduce due sottosistemi paralleli e concorrenti di protezione consumeristica, che si traducono in altrettante limitazioni dell’autonomìa privata, ma più specialmente della libertà contrattuale del professionista. Infatti, sia l’obiettivo dell’equilibrio normativo, sotteso alla sentenza d’inefficacia delle clausole vessatorie, sia quello della trasparenza contrattuale, che sollecita rimedi quali il risarcimento o l’annullabilità per dolo, rappresentano strumenti di pressione legale sul contraente forte. Tuttavia, perché la pressione non divenga insostenibile e non conduca ad esiti paradossali, quale sarebbe il deperimento giudiziario dell’art. 5 o dell’art. 4, comma 2, dir. 1993/13/CEE occorre che a ciascuna violazione corrisponda un rimedio adeguato allo scopo. Così, la sanzione della trasparenza deve svincolarsi dal giudizio contenutistico sulla vessatorietà, in modo tale da riconoscere all’art. 3, comma 1, ed all’art. 5 della direttiva distinti e concorrenti ambiti. Inoltre, volendo formulare proposte interpretative che facilitino il conseguimento degli scopi comunitari, anziché confidare in processi ardui di concretizzazione giurisprudenziale, dev’escludersi a priori la tangibilità giudiziaria dell’accordo puramente economico. Se questo dovesse risultare difettoso di trasparenza, l’unica sanzione efficace -e giudizialmente “possibile”- consiste ancora nell’applicazione dei rimedi disegnati dal diritto domestico per la frode contrattuale. Diversamente, pretendendo dal giudice un’intrusione nel campo della giustizia economica, si determinerebbe, da un lato, una compressione eccessiva della libertà contrattuale, dall’altro, un’invincibile esitazione delle Corti ad abbandonare il sedimentato self-restraint. Ad enunciazioni estreme verrebbe a corrispondere una sostanziale inerzia, laddove interpretazioni più equilibrate potrebbero viceversa condurre ad applicazioni proficue, più rispettose dell’autonomìa privata e di fatto più protettive del consumatore.File | Dimensione | Formato | |
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