Una classica vicenda di doppia alienazione immobiliare induce il Tribunale di Ivrea ad una sentenza ancorata ai precedenti. Sono confermate appieno sia la responsabilità contrattuale del duplice dante causa, sia quella aquiliana del secondo compratore primo trascrivente. Anche il problema degli stati soggettivi non desta particolari perplessità: dai fatti di causa emerge un “pactum sceleris” talmente plateale da rendere oziosa qualsiasi indagine sull’intenzione più o meno approfondita dei coautori della spoliazione. L’occasione è tuttavia propizia per ricapitolare l’iter formativo di quei precedenti: a ben vedere la responsabilità del trascrivente pare il frutto di un percorso giurisprudenziale né continuo né rettilineo, segnato da decisioni altalenanti e dense d’“obiter dicta”, e dunque scarsamente capaci di “fare” davvero “precedente”. Solida nei precedenti è invece la revocabilità della seconda vendita trascritta ai sensi dell’art. 2901 c.c.; ma ciò non toglie che tale revocabilità continui a non persuadere del tutto. Ancor meno persuade, infine, la sostanziale noncuranza di rimedi ed istituti capaci di giocare un ruolo trainante nelle dinamiche della doppia alienazione: il concorso di colpa del non-trascrivente "ex" art. 1227, comma 1, c.c. e la reintegrazione in natura "ex" art. 2058 c.c. non sono stati invocati – e dunque neppure concessi – nel confronto processuale svoltosi dinanzi al Tribunale di Ivrea.

La responsabilità per doppia alienazione ovvero «del precedente che non c’è»

FERRANTE, Edoardo
2004-01-01

Abstract

Una classica vicenda di doppia alienazione immobiliare induce il Tribunale di Ivrea ad una sentenza ancorata ai precedenti. Sono confermate appieno sia la responsabilità contrattuale del duplice dante causa, sia quella aquiliana del secondo compratore primo trascrivente. Anche il problema degli stati soggettivi non desta particolari perplessità: dai fatti di causa emerge un “pactum sceleris” talmente plateale da rendere oziosa qualsiasi indagine sull’intenzione più o meno approfondita dei coautori della spoliazione. L’occasione è tuttavia propizia per ricapitolare l’iter formativo di quei precedenti: a ben vedere la responsabilità del trascrivente pare il frutto di un percorso giurisprudenziale né continuo né rettilineo, segnato da decisioni altalenanti e dense d’“obiter dicta”, e dunque scarsamente capaci di “fare” davvero “precedente”. Solida nei precedenti è invece la revocabilità della seconda vendita trascritta ai sensi dell’art. 2901 c.c.; ma ciò non toglie che tale revocabilità continui a non persuadere del tutto. Ancor meno persuade, infine, la sostanziale noncuranza di rimedi ed istituti capaci di giocare un ruolo trainante nelle dinamiche della doppia alienazione: il concorso di colpa del non-trascrivente "ex" art. 1227, comma 1, c.c. e la reintegrazione in natura "ex" art. 2058 c.c. non sono stati invocati – e dunque neppure concessi – nel confronto processuale svoltosi dinanzi al Tribunale di Ivrea.
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trascrizione; doppia alienazione immobiliare; prevalenza del secondo compratore primo trascrivente; responsabilità contrattuale del venditore; responsabilità extracontrattuale del secondo compratore primo trascrivente; solidarietà nell’obbligo risarcitorio; concorso nella dolosa preordinazione diretta a frodare il primo avente causa; azione revocatoria contro la seconda vendita trascritta; concorso di colpa del non-trascrivente; risarcimento in forma specifica; valore dei precedenti
E. FERRANTE
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