La sentenza annotata spicca non tanto per il tema della doppia alienazione immobiliare, tema ormai “classico” e largamente approfondito in dottrina e giurisprudenza, quanto per il tipo contrattuale veicolo della duplice e contraddittoria disposizione: nel caso di specie s’è trattato di una doppia donazione immobiliare. Ora, se da un lato la circostanza non sposta di molto i termini del problema – ci si continua ad interrogare, ad esempio, sullo stato soggettivo del trascrivente – dall’altro lato talune specificità paiono essere state trascurate dalle parti e dai giudici. In particolare non è stata indagata a sufficienza la validità della seconda donazione: trascritta per prima ma stipulata per seconda, questa donazione è caduta inizialmente sulla cosa altrui, e per insegnamento tradizionale la donazione di cosa altrui deve reputarsi tanto nulla quanto quella di cosa futura ex art. 771, comma 1, c.c. (e dopo qualche incertezza la Cassazione ha ripristinato appieno quest’insegnamento). Dunque o la soluzione del caso deve prescindere dai principi generali sul trasferimento della proprietà – anche in materia immobiliare, nonostante l’art. 2644 c.c., vale il principio del consenso traslativo – o la sentenza in commento deve giudicarsi in contrasto frontale con quei principi, e come tale incapace di superare ogni più elementare controllo dogmatico.
Doppia alienazione immobiliare e donazione
FERRANTE, Edoardo
2006-01-01
Abstract
La sentenza annotata spicca non tanto per il tema della doppia alienazione immobiliare, tema ormai “classico” e largamente approfondito in dottrina e giurisprudenza, quanto per il tipo contrattuale veicolo della duplice e contraddittoria disposizione: nel caso di specie s’è trattato di una doppia donazione immobiliare. Ora, se da un lato la circostanza non sposta di molto i termini del problema – ci si continua ad interrogare, ad esempio, sullo stato soggettivo del trascrivente – dall’altro lato talune specificità paiono essere state trascurate dalle parti e dai giudici. In particolare non è stata indagata a sufficienza la validità della seconda donazione: trascritta per prima ma stipulata per seconda, questa donazione è caduta inizialmente sulla cosa altrui, e per insegnamento tradizionale la donazione di cosa altrui deve reputarsi tanto nulla quanto quella di cosa futura ex art. 771, comma 1, c.c. (e dopo qualche incertezza la Cassazione ha ripristinato appieno quest’insegnamento). Dunque o la soluzione del caso deve prescindere dai principi generali sul trasferimento della proprietà – anche in materia immobiliare, nonostante l’art. 2644 c.c., vale il principio del consenso traslativo – o la sentenza in commento deve giudicarsi in contrasto frontale con quei principi, e come tale incapace di superare ogni più elementare controllo dogmatico.File | Dimensione | Formato | |
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