Con l'ord. 38 del 1986 la Corte dichiara inammissibile un conflitto sollevato dal pretore di Larino nei confronti del prefetto di Campobasso, dal momento che nell'ambito del potere esecutivo l'unico organo legittimato a stare in giudizio è il governo. Nella giurisprudenza costituzionale si riscontra una certa disomogeneità sui soggetti legittimati ad essere parti nei conflitti. In questo caso il conflitto era comunque inammissibile anche dal punto di vista oggettivo, mancando la vindicatio potestatis, che vale a configurare i conflitti di fronte alla Corte.

Conflitto fra pretore e prefetto: un caso di inammissibilità e diversi problemi aperti

PALICI DI SUNI, Elisabetta
1986-01-01

Abstract

Con l'ord. 38 del 1986 la Corte dichiara inammissibile un conflitto sollevato dal pretore di Larino nei confronti del prefetto di Campobasso, dal momento che nell'ambito del potere esecutivo l'unico organo legittimato a stare in giudizio è il governo. Nella giurisprudenza costituzionale si riscontra una certa disomogeneità sui soggetti legittimati ad essere parti nei conflitti. In questo caso il conflitto era comunque inammissibile anche dal punto di vista oggettivo, mancando la vindicatio potestatis, che vale a configurare i conflitti di fronte alla Corte.
1986
2
360
364
conflitto tra poteri; inammissibilità soggettiva e oggettiva
E. PALICI DI SUNI
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