La disposizione, introdotta con il «decreto Monti», in base alla quale per chi, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri istruttori in materia di imposte dirette e IVA, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è applicabile la sanzione penale per dichiarazioni mendaci, a condizione che, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste si configurino delitti tributari, deve essere valutata alla luce del diritto al silenzio (e di mentire) in ambito tributario, che trova il suo fondamento giuridico nel diritto alla difesa. In tale ottica l’innovazione legislativa è congrua laddove ammette che la sanzione debba essere applicata solo quando un delitto consegua e non quando preceda la violazione; essa presenta invece almeno due «deficit», di segno opposto, laddove, da un lato, non distingue tra la collaborazione infedele dell’autore del delitto o del terzo e, dall’altro lato, non coglie l’occasione per fornire un riconoscimento generale al diritto al silenzio del contribuente.

Obbligo di collaborare con il Fisco e diritto di tacere: violazione del diritto comunitario

MARCHESELLI, Alberto
2012-01-01

Abstract

La disposizione, introdotta con il «decreto Monti», in base alla quale per chi, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri istruttori in materia di imposte dirette e IVA, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è applicabile la sanzione penale per dichiarazioni mendaci, a condizione che, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste si configurino delitti tributari, deve essere valutata alla luce del diritto al silenzio (e di mentire) in ambito tributario, che trova il suo fondamento giuridico nel diritto alla difesa. In tale ottica l’innovazione legislativa è congrua laddove ammette che la sanzione debba essere applicata solo quando un delitto consegua e non quando preceda la violazione; essa presenta invece almeno due «deficit», di segno opposto, laddove, da un lato, non distingue tra la collaborazione infedele dell’autore del delitto o del terzo e, dall’altro lato, non coglie l’occasione per fornire un riconoscimento generale al diritto al silenzio del contribuente.
2012
33
2533
2538
nemo tenetur se detegere; accertamento tributario; diritto al silenzio
Marcheselli Alberto
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