La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con la sentenza n. 61 del 2012, esamina una serie di questioni che si pongono nei casi di accertamenti bancari. Tra queste, anche il riconoscimento del diritto al contraddittorio, che i giudici ritengono essere tutelato attraverso l’invio di questionari. Si può convenire sul fatto che il contraddittorio amministrativo non deve essere necessariamente orale o rituale, di tal che attraverso i questionari esso può ritenersi realizzato, ma non si può convenire sulla seconda affermazione dei giudici sul contraddittorio, e cioè che il contraddittorio rilevante e necessario sarebbe solo quello giurisdizionale. Molto interessante, poi, che, quanto all’onere del contribuente di dimostrare l’irrilevanza reddituale delle risultanze dei conti, la Commissione limiti l’onere ai soli prelevamenti e versamenti che non «quadrino» con le scritture contabili, individuando inoltre alcuni criteri, ragionevoli, per scriminare, nei movimenti sui conti personali dei soci, tra voci rilevanti o meno.

Tutela dagli oneri probatori negli accertamenti bancari estesi ai conti personali dei soci

MARCHESELLI, Alberto
2012-01-01

Abstract

La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con la sentenza n. 61 del 2012, esamina una serie di questioni che si pongono nei casi di accertamenti bancari. Tra queste, anche il riconoscimento del diritto al contraddittorio, che i giudici ritengono essere tutelato attraverso l’invio di questionari. Si può convenire sul fatto che il contraddittorio amministrativo non deve essere necessariamente orale o rituale, di tal che attraverso i questionari esso può ritenersi realizzato, ma non si può convenire sulla seconda affermazione dei giudici sul contraddittorio, e cioè che il contraddittorio rilevante e necessario sarebbe solo quello giurisdizionale. Molto interessante, poi, che, quanto all’onere del contribuente di dimostrare l’irrilevanza reddituale delle risultanze dei conti, la Commissione limiti l’onere ai soli prelevamenti e versamenti che non «quadrino» con le scritture contabili, individuando inoltre alcuni criteri, ragionevoli, per scriminare, nei movimenti sui conti personali dei soci, tra voci rilevanti o meno.
2012
32
2476
2478
Alberto Marcheselli
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