L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento è escluso non solo nei casi previsti dalla legge (l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 13) ma anche qualora l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvio del procedimento aliunde, o qualora la partecipazione sia “inutile” perché comunque inidonea ad apportare elementi utili all’elaborazione del provvedimento in ragione dell’esercizio di un potere vincolato. L’irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio in tali ipotesi è coerente con la c.d. “logica del risultato”, che dà rilievo al risultato sostanziale perseguito dagli interessati, con ciò trascurando il valore della comunicazione quale bene in sé e non soltanto nel suo rapporto di strumentalità rispetto alla partecipazione.
La comunicazione di avvio del procedimento: irrilevanza dell’omissione per «inutilità» della partecipazione
GAGLIARDI, Barbara Sara Alessandra
2003-01-01
Abstract
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento è escluso non solo nei casi previsti dalla legge (l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 13) ma anche qualora l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvio del procedimento aliunde, o qualora la partecipazione sia “inutile” perché comunque inidonea ad apportare elementi utili all’elaborazione del provvedimento in ragione dell’esercizio di un potere vincolato. L’irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio in tali ipotesi è coerente con la c.d. “logica del risultato”, che dà rilievo al risultato sostanziale perseguito dagli interessati, con ciò trascurando il valore della comunicazione quale bene in sé e non soltanto nel suo rapporto di strumentalità rispetto alla partecipazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.