La principale testimonianza di scienza giuridica attribuibile alla fine del sec. IX o all'inizio del X nell'impero romano d'Oriente è costituita dagli scolii all'Eisagoge (olim, Epanagoge), compilazione redatta a Costantinopoli negli anni 879-886. Particolare interesse suscita lo schol. e ad Eisag. 33.17, a proposito della concorrenza fra ascendenti e fratelli germani (o loro figli) nella successione a un soggetto morto intestato e senza prole. Lo scolio avverte una contraddizione fra la Nov. 18.1 di Giustiniano, che elevò a un terzo del patrimonio del defunto la quota da attribuire per testamento ai legittimari (fra cui erano gli ascendenti), denominata qui come "falcidia", e la Nov. 118.2 (integrata poi dalla Nov. 127.1), che in assenza di discendenti chiamò alla successione gli ascendenti e i fratelli germani. Ora, se questi ultimi erano più di 2, i primi avrebbero ottenuto meno di un terzo dell'eredità; si imporrebbe quindi una correzione o un'interpretazione ardita che, riservato agli ascendenti il terzo del patrimonio, destinasse alla concorrenza con i fratelli solo i due terzi residui. Posto che lo scoliaste sembra aver perso di vista i presupposti che in età giustinianea avrebbero consentito di conciliare senza problemi le due norme e posto che stupisce l'apparente tentativo di richiamare la quota di legittima - che pone limiti alla libertà testamentaria - in una successione intestata, lo studio analizza minutamente le trasformazioni linguistiche e concettuali (in particolare, l'estensione del termine "falcidia") che possono aver condotto lo scoliaste ad avanzare i rilievi indicati. Tre aspetti vengono soprattutto in considerazione: da un lato, il richiamo alla "falcidia" già nei secoli V-VI aveva diffuso l'abitudine, di per sé allora innocua, di indicare la quota riservata ai legittimari come frazione complessiva del patrimonio ereditario piuttosto che della quota che sarebbe spettata ab intestato a ciascuno di essi; dall'altro, in un tale contesto la Nov. 118.2, facendo concorrere con gli ascendenti (legittimari) i fratelli germani (che normalmente non lo erano), fece sì che le espressioni usate per designare la quota di riserva non fossero più equivalenti, con il risultato che l'uso più recente tendeva ad affermarsi su quello più antico. Da ultimo, vi è però il fatto che gli inconvenienti che ne derivavano non furono (più ?) avvertiti dopo l'emanazione dell'Ecloga nel 741 (che non si adeguò interamente alla Nov. 118.2) e vennero in luce quando, con il ritorno pressoché integrale al diritto giustinianeo, l'uso di calcolare la legittima rapportandola alla quota che sarebbe spettata a ciascun successibile ab intestato non era stato ancora ricuperato. In tali condizioni, un osservatore attento come lo scoliaste non poteva non percepire la disarmonia tra quanto era riservato agli ascendenti nel caso di delazione testamentaria e quanto essi avrebbero conseguito in una successione intestata concorrendo con più di 2 fratelli germani.

Critiche alla legislazione successoria giustinianea in uno scolio dell'Eisagoge e vicende della legittima

GORIA, Fausto
2012-01-01

Abstract

La principale testimonianza di scienza giuridica attribuibile alla fine del sec. IX o all'inizio del X nell'impero romano d'Oriente è costituita dagli scolii all'Eisagoge (olim, Epanagoge), compilazione redatta a Costantinopoli negli anni 879-886. Particolare interesse suscita lo schol. e ad Eisag. 33.17, a proposito della concorrenza fra ascendenti e fratelli germani (o loro figli) nella successione a un soggetto morto intestato e senza prole. Lo scolio avverte una contraddizione fra la Nov. 18.1 di Giustiniano, che elevò a un terzo del patrimonio del defunto la quota da attribuire per testamento ai legittimari (fra cui erano gli ascendenti), denominata qui come "falcidia", e la Nov. 118.2 (integrata poi dalla Nov. 127.1), che in assenza di discendenti chiamò alla successione gli ascendenti e i fratelli germani. Ora, se questi ultimi erano più di 2, i primi avrebbero ottenuto meno di un terzo dell'eredità; si imporrebbe quindi una correzione o un'interpretazione ardita che, riservato agli ascendenti il terzo del patrimonio, destinasse alla concorrenza con i fratelli solo i due terzi residui. Posto che lo scoliaste sembra aver perso di vista i presupposti che in età giustinianea avrebbero consentito di conciliare senza problemi le due norme e posto che stupisce l'apparente tentativo di richiamare la quota di legittima - che pone limiti alla libertà testamentaria - in una successione intestata, lo studio analizza minutamente le trasformazioni linguistiche e concettuali (in particolare, l'estensione del termine "falcidia") che possono aver condotto lo scoliaste ad avanzare i rilievi indicati. Tre aspetti vengono soprattutto in considerazione: da un lato, il richiamo alla "falcidia" già nei secoli V-VI aveva diffuso l'abitudine, di per sé allora innocua, di indicare la quota riservata ai legittimari come frazione complessiva del patrimonio ereditario piuttosto che della quota che sarebbe spettata ab intestato a ciascuno di essi; dall'altro, in un tale contesto la Nov. 118.2, facendo concorrere con gli ascendenti (legittimari) i fratelli germani (che normalmente non lo erano), fece sì che le espressioni usate per designare la quota di riserva non fossero più equivalenti, con il risultato che l'uso più recente tendeva ad affermarsi su quello più antico. Da ultimo, vi è però il fatto che gli inconvenienti che ne derivavano non furono (più ?) avvertiti dopo l'emanazione dell'Ecloga nel 741 (che non si adeguò interamente alla Nov. 118.2) e vennero in luce quando, con il ritorno pressoché integrale al diritto giustinianeo, l'uso di calcolare la legittima rapportandola alla quota che sarebbe spettata a ciascun successibile ab intestato non era stato ancora ricuperato. In tali condizioni, un osservatore attento come lo scoliaste non poteva non percepire la disarmonia tra quanto era riservato agli ascendenti nel caso di delazione testamentaria e quanto essi avrebbero conseguito in una successione intestata concorrendo con più di 2 fratelli germani.
2012
Carmina iuris. Mèlanges en l'honneur de Michel Humbert
De Boccard
Romanité et modernité du droit
Unico
345
362
9782701803180
Eisagoge scolii; successione ereditaria; Falcidia; quota di legittima; Nov. 18.1; Nov. 118.2; Ecloga; Peira.
Fausto Goria
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/120391
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact