L’articolo si propone di esaminare l’impatto della legislazione di attuazione del nuovo art. 119 Cost. (legge delega n. 42/2009 e decreti legislativi delegati sinora approvati) sulla normativa inerente ai principali diritti sociali (salute, istruzione, lavoro, assistenza sociale), con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Dopo aver illustrato le potenziali linee di tensione derivanti dalla trasformazione in senso tendenzialmente federale di un sistema costituzionale finora imperniato sul principio di eguaglianza sostanziale e il nuovo meccanismo di finanziamento delle spese regionali basato sulla distinzione tra prestazioni essenziali e prestazioni ulteriori, viene presa in esame la legislazione di merito relativa ai singoli diritti, per concludere nel senso della sostanziale inattuazione del modello costituzionalmente (e legislativamente, con riferimento alla legge n. 42/2009) previsto. A dieci anni dalla revisione della Costituzione, i diritti sociali considerati restano, negli aspetti principali, disciplinati da atti normativi precedenti alla riforma. Anche sul piano finanziario l’impianto sottostante il c.d. federalismo fiscale risulta, nelle linee fondamentali, analogo a quello della legislazione previgente. Di fatto, l’ambizione della revisione costituzionale di far convivere federalismo ed eguaglianza non ha per il momento funzionato. I livelli essenziali delle prestazioni non si sono mostrati idonei a garantire politicamente quel ruolo di contemperamento tra i due principi che i riformatori del 2001 gli avevano assegnato e il principio di eguaglianza ha prevalso su quello federalista.
I diritti sociali tra federalismo e principio di eguaglianza sostanziale
PALLANTE, FRANCESCO
2011-01-01
Abstract
L’articolo si propone di esaminare l’impatto della legislazione di attuazione del nuovo art. 119 Cost. (legge delega n. 42/2009 e decreti legislativi delegati sinora approvati) sulla normativa inerente ai principali diritti sociali (salute, istruzione, lavoro, assistenza sociale), con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Dopo aver illustrato le potenziali linee di tensione derivanti dalla trasformazione in senso tendenzialmente federale di un sistema costituzionale finora imperniato sul principio di eguaglianza sostanziale e il nuovo meccanismo di finanziamento delle spese regionali basato sulla distinzione tra prestazioni essenziali e prestazioni ulteriori, viene presa in esame la legislazione di merito relativa ai singoli diritti, per concludere nel senso della sostanziale inattuazione del modello costituzionalmente (e legislativamente, con riferimento alla legge n. 42/2009) previsto. A dieci anni dalla revisione della Costituzione, i diritti sociali considerati restano, negli aspetti principali, disciplinati da atti normativi precedenti alla riforma. Anche sul piano finanziario l’impianto sottostante il c.d. federalismo fiscale risulta, nelle linee fondamentali, analogo a quello della legislazione previgente. Di fatto, l’ambizione della revisione costituzionale di far convivere federalismo ed eguaglianza non ha per il momento funzionato. I livelli essenziali delle prestazioni non si sono mostrati idonei a garantire politicamente quel ruolo di contemperamento tra i due principi che i riformatori del 2001 gli avevano assegnato e il principio di eguaglianza ha prevalso su quello federalista.File | Dimensione | Formato | |
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