Il saggio commenta la questione che era stata sollevata nel 2006 in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 630, lett. a), c.p.p., nella parte in cui, secondo il giudice a quo, esclude dai casi di revisione la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza o di un decreto di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. Il saggio ritiene che la Corte dovrebbe pronunciare una "ordinanza interpretativa di inammissibilità", ossia una tecnica decisoria solo in apparenza di tipo meramente processuale, che consente alla Corte, da un lato, di censurare l'impostazione argomentativa del giudice a quo, e, dall'altro, di pronunciarsi nel merito della questione. Secondo il giudice a quo, infatti, la possibilità di chiedere la revisione del processo nel caso di cui si tratta sarebbe comunque attuale in forza della vigenza di una norma internazionale consuetudinaria della quale la disposizione pattizia sopra citata sarebbe meramente ricognitiva. Una volta accolta tale impostazione, il giudice a quo avrebbe potuto senz'altro far conseguire dalle sue premesse interpretative le necessarie conclusioni e applicare direttamente la norma internazionale consuetudinaria.
Il "caso Dorigo": questione inammissibile ma fondata? Ovvero del dovere dei giudici comuni di applicare direttamente le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
MASSA PINTO, Ilenia
2007-01-01
Abstract
Il saggio commenta la questione che era stata sollevata nel 2006 in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 630, lett. a), c.p.p., nella parte in cui, secondo il giudice a quo, esclude dai casi di revisione la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza o di un decreto di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. Il saggio ritiene che la Corte dovrebbe pronunciare una "ordinanza interpretativa di inammissibilità", ossia una tecnica decisoria solo in apparenza di tipo meramente processuale, che consente alla Corte, da un lato, di censurare l'impostazione argomentativa del giudice a quo, e, dall'altro, di pronunciarsi nel merito della questione. Secondo il giudice a quo, infatti, la possibilità di chiedere la revisione del processo nel caso di cui si tratta sarebbe comunque attuale in forza della vigenza di una norma internazionale consuetudinaria della quale la disposizione pattizia sopra citata sarebbe meramente ricognitiva. Una volta accolta tale impostazione, il giudice a quo avrebbe potuto senz'altro far conseguire dalle sue premesse interpretative le necessarie conclusioni e applicare direttamente la norma internazionale consuetudinaria.File | Dimensione | Formato | |
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