Il lavoro ha preso le mosse dalla considerazione che le diverse disposizioni normative - costituzionali e legislative, nazionali e sovranazionali - che hanno via via positivizzato il principio di sussidiarietà si sono limitate a richiamarne la formula e a darne per presupposto il significato. La molteplicità di significati che nel dibattito pubblico e nel discorso scientifico sono stati assegnati alla formula in questione non deriva dunque direttamente dall'assegnazione di differenti contenuti normativi alla medesima enunciazione "principio di sussidiarietà": tale formula - si ripete, non definita ma solo richiamata - è piuttosto "aggiunta" ai diversi enunciati che esprimono un criterio di preferenza nella relazione fra più soggetti: il riferimento al principio di sussidiarietà sembra pertanto esprimere un'eccedenza normativa, alla quale l'interprete è chiamato ad attribuire un significato proprio. Il lavoro pertanto ha inteso indagare intorno a tale significato, scavando dietro la formula lessicale, al di là del dato meramente positivo. Se la formula lessicale "principio di sussidiarietà" compare per la prima volta nel vocabolario della dottrina sociale della Chiesa cattolica, agli inizi del XX secolo, con l'intento di polemizzare contro lo Stato liberale che aveva distrutto l'antico e ricco pluralismo dell'organizzazione sociale, attraverso l'attuazione concreta dei principi proclamati dagli ideologi della Rivoluzione francese un secolo prima, il suo significato deve essere ricercato proprio nelle teorie politiche controrivoluzionarie elaborate nel momento in cui quei principi venivano enunciati. Dunque se il lessico è nuovo, il significato è antico, e in un duplice senso: da un lato, perché i risvolti giuridico-costituzionali derivanti dalla teoria della sussidiarietà, quale è stata recepita nella dottrina sociale della Chiesa agli inizi del XX secolo, non hanno alcunché di innovativo e sono saldamente legati a quelli impliciti nella tradizione controrivoluzionaria cattolica risalente alla prima metà del XIX secolo; dall'altro lato, perché quest'ultima si limitò, a sua volta, a teorizzare il ritorno alla concezione "pre-moderna" dello Stato e del diritto (dove con l'aggettivo "moderno" non s'intende evidentemente fare riferimento a una qualifica meramente cronologica). Come è stato detto per il concetto di sovranità, anche la nozione di sussidiarietà - elaborata in aperta antitesi a quello - diventa incomprensibile se non si tiene conto della sua origine polemica, del suo nascere e affermarsi al servizio di una determinata concezione della vita associata. Il principio di sussidiarietà è dunque un corollario di un sistema di pensiero elaborato a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo con l'intento specifico di condannare i fondamenti del nuovo ordine costituzionale che andava imponendosi come conquista politica della Rivoluzione francese. Dunque la filosofia politica di cui il principio di sussidiarietà risulta essere un mero corollario è da ricercare nelle teorie controrivoluzionarie che sin dall'inizio si opposero ai principi rivoluzionari. Sulla base di tali risultati, il lavoro si è posto un'ulteriore questione teorica: la positivizzazione del principio di sussidiarietà negli ordinamenti moderni - a partire da quella nel Trattato istitutivo dell'Unione europea - fa sorgere il dubbio che tale principio, spesso invocato quale strumento alternativo a quello della rappresentanza politica moderna propria dello Stato-nazione, e necessario al fine di elaborare nuove forme di legittimazione di presunte entità ordinamentali postmoderne (come la stessa Unione europea), appartenga a un ordine concettuale estraneo al costituzionalismo moderno. Le teorie che non si limitano a descrivere i caratteri peculiari del processo d'integrazione europea, ma si spingono a proporre modelli normativi di legittimazione delle istituzioni comunitarie alternativi rispetto a quelli propri della tradizione costituzionale degli Stati nazionali, ricordano infatti molto da vicino i corollari giuridico-costituzionali che sembra di poter ricavare dalla teoria antica del potere e dello stato sussidiario.

Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali

MASSA PINTO, Ilenia
2003-01-01

Abstract

Il lavoro ha preso le mosse dalla considerazione che le diverse disposizioni normative - costituzionali e legislative, nazionali e sovranazionali - che hanno via via positivizzato il principio di sussidiarietà si sono limitate a richiamarne la formula e a darne per presupposto il significato. La molteplicità di significati che nel dibattito pubblico e nel discorso scientifico sono stati assegnati alla formula in questione non deriva dunque direttamente dall'assegnazione di differenti contenuti normativi alla medesima enunciazione "principio di sussidiarietà": tale formula - si ripete, non definita ma solo richiamata - è piuttosto "aggiunta" ai diversi enunciati che esprimono un criterio di preferenza nella relazione fra più soggetti: il riferimento al principio di sussidiarietà sembra pertanto esprimere un'eccedenza normativa, alla quale l'interprete è chiamato ad attribuire un significato proprio. Il lavoro pertanto ha inteso indagare intorno a tale significato, scavando dietro la formula lessicale, al di là del dato meramente positivo. Se la formula lessicale "principio di sussidiarietà" compare per la prima volta nel vocabolario della dottrina sociale della Chiesa cattolica, agli inizi del XX secolo, con l'intento di polemizzare contro lo Stato liberale che aveva distrutto l'antico e ricco pluralismo dell'organizzazione sociale, attraverso l'attuazione concreta dei principi proclamati dagli ideologi della Rivoluzione francese un secolo prima, il suo significato deve essere ricercato proprio nelle teorie politiche controrivoluzionarie elaborate nel momento in cui quei principi venivano enunciati. Dunque se il lessico è nuovo, il significato è antico, e in un duplice senso: da un lato, perché i risvolti giuridico-costituzionali derivanti dalla teoria della sussidiarietà, quale è stata recepita nella dottrina sociale della Chiesa agli inizi del XX secolo, non hanno alcunché di innovativo e sono saldamente legati a quelli impliciti nella tradizione controrivoluzionaria cattolica risalente alla prima metà del XIX secolo; dall'altro lato, perché quest'ultima si limitò, a sua volta, a teorizzare il ritorno alla concezione "pre-moderna" dello Stato e del diritto (dove con l'aggettivo "moderno" non s'intende evidentemente fare riferimento a una qualifica meramente cronologica). Come è stato detto per il concetto di sovranità, anche la nozione di sussidiarietà - elaborata in aperta antitesi a quello - diventa incomprensibile se non si tiene conto della sua origine polemica, del suo nascere e affermarsi al servizio di una determinata concezione della vita associata. Il principio di sussidiarietà è dunque un corollario di un sistema di pensiero elaborato a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo con l'intento specifico di condannare i fondamenti del nuovo ordine costituzionale che andava imponendosi come conquista politica della Rivoluzione francese. Dunque la filosofia politica di cui il principio di sussidiarietà risulta essere un mero corollario è da ricercare nelle teorie controrivoluzionarie che sin dall'inizio si opposero ai principi rivoluzionari. Sulla base di tali risultati, il lavoro si è posto un'ulteriore questione teorica: la positivizzazione del principio di sussidiarietà negli ordinamenti moderni - a partire da quella nel Trattato istitutivo dell'Unione europea - fa sorgere il dubbio che tale principio, spesso invocato quale strumento alternativo a quello della rappresentanza politica moderna propria dello Stato-nazione, e necessario al fine di elaborare nuove forme di legittimazione di presunte entità ordinamentali postmoderne (come la stessa Unione europea), appartenga a un ordine concettuale estraneo al costituzionalismo moderno. Le teorie che non si limitano a descrivere i caratteri peculiari del processo d'integrazione europea, ma si spingono a proporre modelli normativi di legittimazione delle istituzioni comunitarie alternativi rispetto a quelli propri della tradizione costituzionale degli Stati nazionali, ricordano infatti molto da vicino i corollari giuridico-costituzionali che sembra di poter ricavare dalla teoria antica del potere e dello stato sussidiario.
2003
Jovene
1
397
882431497X
Costituzionalismo antico; costituzionalismo moderno; costituzione europa; fonti del diritto; rappresentanza politica; distribuzione e modalità d'esercizio di funzioni pubbliche; democrazia associativa.
I. MASSA PINTO
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