Secondo un costume abituale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 44/99 mediante la mera e letterale riproduzione della fonte. Senza alcun adattamento le norme di provenienza comunitaria sono state inserite a forza nel codice civile (poi nel codice del consumo), come un autentico corpo estraneo. La rinunciataria soluzione italiana si contrappone ad esperienze europee di segno completamente diverso: l’Austria ha tratto spunto dall’incombente comunitario per ammodernare l’intero statuto della vendita, prevenendo ogni frattura fra vendita del consumatore e vendita di diritto comune; la Germania s’è spinta oltre: l’occasione è parsa propizia per ripensare non solo la vendita, ma segmenti cospicui della parte generale delle obbligazioni e dei contratti. Ne è discesa una vasta riscrittura del libro secondo del BGB. Al contrario il minimalismo del nostro legislatore, incurante dei suggerimenti avanzati in dottrina, ha fatto sì che la disciplina della vendita, già articolata in una molteplicità di statuti particolari, incontrasse nuove frammentazioni: la vendita al consumo, anziché guidare un processo di rivisitazione della materia, è divenuto l’ennesimo sotto-tipo alla perenne ricerca di coordinamento con la disciplina generale della vendita e con la parte generale del contratto. Esperienze straniere così distanti dalla nostra, seppur non indenni da inconvenienti e zone d’ombra, non possono che lasciarsi preferire nella prospettiva della più ampia e fedele attuazione del diritto comunitario all’interno dei sistemi nazionali.
L’attuazione della direttiva negli altri ordinamenti europei. La nuova disciplina della vendita nei paesi di lingua tedesca
FERRANTE, Edoardo
2003-01-01
Abstract
Secondo un costume abituale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 44/99 mediante la mera e letterale riproduzione della fonte. Senza alcun adattamento le norme di provenienza comunitaria sono state inserite a forza nel codice civile (poi nel codice del consumo), come un autentico corpo estraneo. La rinunciataria soluzione italiana si contrappone ad esperienze europee di segno completamente diverso: l’Austria ha tratto spunto dall’incombente comunitario per ammodernare l’intero statuto della vendita, prevenendo ogni frattura fra vendita del consumatore e vendita di diritto comune; la Germania s’è spinta oltre: l’occasione è parsa propizia per ripensare non solo la vendita, ma segmenti cospicui della parte generale delle obbligazioni e dei contratti. Ne è discesa una vasta riscrittura del libro secondo del BGB. Al contrario il minimalismo del nostro legislatore, incurante dei suggerimenti avanzati in dottrina, ha fatto sì che la disciplina della vendita, già articolata in una molteplicità di statuti particolari, incontrasse nuove frammentazioni: la vendita al consumo, anziché guidare un processo di rivisitazione della materia, è divenuto l’ennesimo sotto-tipo alla perenne ricerca di coordinamento con la disciplina generale della vendita e con la parte generale del contratto. Esperienze straniere così distanti dalla nostra, seppur non indenni da inconvenienti e zone d’ombra, non possono che lasciarsi preferire nella prospettiva della più ampia e fedele attuazione del diritto comunitario all’interno dei sistemi nazionali.File | Dimensione | Formato | |
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