Alla prima occasione utile la giurisprudenza di legittimità è dunque tornata sui suoi passi. Con un prevedibile “contro-revirement” essa ha nuovamente affermato la nullità della donazione di cosa altrui, secondo l’insegnamento tradizionale. La novità consiste però nella statuizione secondo la quale tale donazione, malgrado la nullità, è titolo idoneo all’usucapione decennale "ex" art. 1159 c.c. Accogliendo auspici formulati in un precedente saggio (cfr. FERRANTE, Donazione di cosa altrui: una sentenza eccentrica della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 281 ss.), la Cassazione ha dunque posto rimedio ad una giurisprudenza eccentrica e come tale necessariamente effimera.
La Cassazione sulla donazione di cosa altrui: un "revirement" atteso
FERRANTE, Edoardo
2010-01-01
Abstract
Alla prima occasione utile la giurisprudenza di legittimità è dunque tornata sui suoi passi. Con un prevedibile “contro-revirement” essa ha nuovamente affermato la nullità della donazione di cosa altrui, secondo l’insegnamento tradizionale. La novità consiste però nella statuizione secondo la quale tale donazione, malgrado la nullità, è titolo idoneo all’usucapione decennale "ex" art. 1159 c.c. Accogliendo auspici formulati in un precedente saggio (cfr. FERRANTE, Donazione di cosa altrui: una sentenza eccentrica della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 281 ss.), la Cassazione ha dunque posto rimedio ad una giurisprudenza eccentrica e come tale necessariamente effimera.File | Dimensione | Formato | |
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