Il nuovo codice delle assicurazioni dedica al contratto assicurativo solo poche norme di settore (artt. 165-169 c.ass.). Nondimeno la loro specialità, se non scalfisce la preminenza quantitativa del codice civile nella costruzione del tipo, le rende qualitativamente prevalenti e destinate a rettificare i principi che regolano la materia. D’altra parte codice civile e codice delle assicurazioni appaiono separati da una concezione per certi versi opposta del rapporto assicurativo: l’uno guarda all’assicuratore come alla parte debole del rapporto, esposta alle inesattezze ed alle reticenze dell’assicurato, l’altro fa di quest’ultimo il destinatario di numerosi strumenti di tutela, pensati per arginare lo strapotere della compagnìa. In questo contesto un autentico “Leit-Motiv” è certamente la trasparenza, veicolo d’informazione e lealtà nel dialogo che precede ed accompagna la formazione del vincolo; nondimeno, se la trasparenza guadagna un ruolo eminente fra gli strumenti di salvaguardia dell’assicurato, il nuovo codice trascura d’esplicitarne la sanzione, e dunque incarica l’interprete d’indagare le conseguenze della stesura opaca od incompleta del testo contrattuale (fino all’estremo del “dolo redazionale” dell’impresa predisponente). Ulteriori garanzie a tutela dell’assicurato sono contemplate per l’ipotesi di contratto concluso con l’impresa non autorizzata, di trasferimento di portafoglio e di liquidazione coatta dell’assicuratore.
Disposizioni generali (artt. 165-169)
FERRANTE, Edoardo
2006-01-01
Abstract
Il nuovo codice delle assicurazioni dedica al contratto assicurativo solo poche norme di settore (artt. 165-169 c.ass.). Nondimeno la loro specialità, se non scalfisce la preminenza quantitativa del codice civile nella costruzione del tipo, le rende qualitativamente prevalenti e destinate a rettificare i principi che regolano la materia. D’altra parte codice civile e codice delle assicurazioni appaiono separati da una concezione per certi versi opposta del rapporto assicurativo: l’uno guarda all’assicuratore come alla parte debole del rapporto, esposta alle inesattezze ed alle reticenze dell’assicurato, l’altro fa di quest’ultimo il destinatario di numerosi strumenti di tutela, pensati per arginare lo strapotere della compagnìa. In questo contesto un autentico “Leit-Motiv” è certamente la trasparenza, veicolo d’informazione e lealtà nel dialogo che precede ed accompagna la formazione del vincolo; nondimeno, se la trasparenza guadagna un ruolo eminente fra gli strumenti di salvaguardia dell’assicurato, il nuovo codice trascura d’esplicitarne la sanzione, e dunque incarica l’interprete d’indagare le conseguenze della stesura opaca od incompleta del testo contrattuale (fino all’estremo del “dolo redazionale” dell’impresa predisponente). Ulteriori garanzie a tutela dell’assicurato sono contemplate per l’ipotesi di contratto concluso con l’impresa non autorizzata, di trasferimento di portafoglio e di liquidazione coatta dell’assicuratore.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Com_. Bin Ass. (16).pdf
Accesso riservato
Tipo di file:
PDF EDITORIALE
Dimensione
12.07 MB
Formato
Adobe PDF
|
12.07 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



