Il nuovo codice delle assicurazioni dedica al contratto assicurativo solo poche norme di settore (artt. 165-169 c.ass.). Nondimeno la loro specialità, se non scalfisce la preminenza quantitativa del codice civile nella costruzione del tipo, le rende qualitativamente prevalenti e destinate a rettificare i principi che regolano la materia. D’altra parte codice civile e codice delle assicurazioni appaiono separati da una concezione per certi versi opposta del rapporto assicurativo: l’uno guarda all’assicuratore come alla parte debole del rapporto, esposta alle inesattezze ed alle reticenze dell’assicurato, l’altro fa di quest’ultimo il destinatario di numerosi strumenti di tutela, pensati per arginare lo strapotere della compagnìa. In questo contesto un autentico “Leit-Motiv” è certamente la trasparenza, veicolo d’informazione e lealtà nel dialogo che precede ed accompagna la formazione del vincolo; nondimeno, se la trasparenza guadagna un ruolo eminente fra gli strumenti di salvaguardia dell’assicurato, il nuovo codice trascura d’esplicitarne la sanzione, e dunque incarica l’interprete d’indagare le conseguenze della stesura opaca od incompleta del testo contrattuale (fino all’estremo del “dolo redazionale” dell’impresa predisponente). Ulteriori garanzie a tutela dell’assicurato sono contemplate per l’ipotesi di contratto concluso con l’impresa non autorizzata, di trasferimento di portafoglio e di liquidazione coatta dell’assicuratore.

Disposizioni generali (artt. 165-169)

FERRANTE, Edoardo
2006-01-01

Abstract

Il nuovo codice delle assicurazioni dedica al contratto assicurativo solo poche norme di settore (artt. 165-169 c.ass.). Nondimeno la loro specialità, se non scalfisce la preminenza quantitativa del codice civile nella costruzione del tipo, le rende qualitativamente prevalenti e destinate a rettificare i principi che regolano la materia. D’altra parte codice civile e codice delle assicurazioni appaiono separati da una concezione per certi versi opposta del rapporto assicurativo: l’uno guarda all’assicuratore come alla parte debole del rapporto, esposta alle inesattezze ed alle reticenze dell’assicurato, l’altro fa di quest’ultimo il destinatario di numerosi strumenti di tutela, pensati per arginare lo strapotere della compagnìa. In questo contesto un autentico “Leit-Motiv” è certamente la trasparenza, veicolo d’informazione e lealtà nel dialogo che precede ed accompagna la formazione del vincolo; nondimeno, se la trasparenza guadagna un ruolo eminente fra gli strumenti di salvaguardia dell’assicurato, il nuovo codice trascura d’esplicitarne la sanzione, e dunque incarica l’interprete d’indagare le conseguenze della stesura opaca od incompleta del testo contrattuale (fino all’estremo del “dolo redazionale” dell’impresa predisponente). Ulteriori garanzie a tutela dell’assicurato sono contemplate per l’ipotesi di contratto concluso con l’impresa non autorizzata, di trasferimento di portafoglio e di liquidazione coatta dell’assicuratore.
2006
Commentario al codice delle assicurazioni
Cedam
483
520
9788813264970
Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005; n. 209); contratto di assicurazione; disposizioni generali; codice civile; raccordo; trasparenza; asimmetrìe informative; tutela del contraente debole; nota informativa; c.d. “questionario”; polizza; chiarezza ed esaustività testuali; caratteri di particolare evidenza; rimedi; dolo omissivo; “dolo redazionale”; impresa non autorizzata; trasferimento di portafoglio; liquidazione coatta
E. FERRANTE
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