La legislazione di tutela delle minoranze linguistiche ha sinora seguito la strada della specialità: hanno ricevuto protezione solo le minoranze considerate da fonti particolari, come gli statuti speciali approvati con legge costituzionale o gli accordi internazionali. Ancora inattuato è dunque l'art. 6 che prevede norme di tutela per tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia. In attesa della legge generale, la Corte definisce "minoranza riconosciuta" gli sloveni di Trieste, cui deve perciò applicarsi una tutela minima. La Corte si pone così a metà tra una visione speciale e una visione generale nella tutela delle minoranze linguistiche.
Corte costituzionale e minoranze linguistiche: la sentenza n. 28 del 1982 fra tradizione e innovazione
PALICI DI SUNI, Elisabetta;
1982-01-01
Abstract
La legislazione di tutela delle minoranze linguistiche ha sinora seguito la strada della specialità: hanno ricevuto protezione solo le minoranze considerate da fonti particolari, come gli statuti speciali approvati con legge costituzionale o gli accordi internazionali. Ancora inattuato è dunque l'art. 6 che prevede norme di tutela per tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia. In attesa della legge generale, la Corte definisce "minoranza riconosciuta" gli sloveni di Trieste, cui deve perciò applicarsi una tutela minima. La Corte si pone così a metà tra una visione speciale e una visione generale nella tutela delle minoranze linguistiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.