Oltre agli interessi moratori di di cui all'art. 1224 comma primo, è previsto dal secondo comma della norma citata un risarcimento ulteriore per il per il caso in cui il creditore dimostri di avere subito un danno maggiore. Rientrano in questa seconda ipotesi i danni dipendenti dalla svalutazione monetaria verificatasi tra il momento della scadenza dell'obbligazione e quello dell'effettivo adempimento. Per quanto riguarda l'onere della prova gravante sul creditore, la giurisprudenza era partita originariamente da posizioni molto rigorose, per poi mutare il proprio orientamento in senso via via più favorevole la creditore.
Note in tema di risarcimento del danno da svalutazione per inadempimento di obbligazioni pecuniarie
CAVALIERE, Tilde Maria
1990-01-01
Abstract
Oltre agli interessi moratori di di cui all'art. 1224 comma primo, è previsto dal secondo comma della norma citata un risarcimento ulteriore per il per il caso in cui il creditore dimostri di avere subito un danno maggiore. Rientrano in questa seconda ipotesi i danni dipendenti dalla svalutazione monetaria verificatasi tra il momento della scadenza dell'obbligazione e quello dell'effettivo adempimento. Per quanto riguarda l'onere della prova gravante sul creditore, la giurisprudenza era partita originariamente da posizioni molto rigorose, per poi mutare il proprio orientamento in senso via via più favorevole la creditore.File in questo prodotto:
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