L’affermazione di un diritto di credito degli utenti alle prestazioni sanitarie e di servizio sociale non contraddice il carattere di diritto fondamentale e assoluto dei diritti alla salute e all’assistenza sociale. Tale diritto di credito ha fonte nella legge e nei correlati atti amministrativi generali che definiscono le caratteristiche delle prestazioni, configurando un’obbligazione direttamente esigibile nei confronti dei gestori pubblici o privati accreditati. La violazione del diritto di credito configura una responsabilità per inadempimento del gestore; così la responsabilità del sanitario per i danni da inadempimento si estende all’organizzazione di cui questi fa parte in ragione della disciplina costituzionale (art. 28 Cost.) e del rapporto di immedesimazione organica. La responsabilità della pubblica amministrazione non esclude una compartecipazione ai costi da parte degli assistiti o dei familiari tenuti al mantenimento o agli alimenti. Nei confronti di questi ultimi si può configurare un’azione di rivalsa fondata sul pagamento con surrogazione (art. 1201 ss. c.c.) o al più un’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Talora si è invocata la gestione d’affari altrui (art. 2028 ss.).

I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni di pubblico servizio

GAGLIARDI, Barbara Sara Alessandra
2010-01-01

Abstract

L’affermazione di un diritto di credito degli utenti alle prestazioni sanitarie e di servizio sociale non contraddice il carattere di diritto fondamentale e assoluto dei diritti alla salute e all’assistenza sociale. Tale diritto di credito ha fonte nella legge e nei correlati atti amministrativi generali che definiscono le caratteristiche delle prestazioni, configurando un’obbligazione direttamente esigibile nei confronti dei gestori pubblici o privati accreditati. La violazione del diritto di credito configura una responsabilità per inadempimento del gestore; così la responsabilità del sanitario per i danni da inadempimento si estende all’organizzazione di cui questi fa parte in ragione della disciplina costituzionale (art. 28 Cost.) e del rapporto di immedesimazione organica. La responsabilità della pubblica amministrazione non esclude una compartecipazione ai costi da parte degli assistiti o dei familiari tenuti al mantenimento o agli alimenti. Nei confronti di questi ultimi si può configurare un’azione di rivalsa fondata sul pagamento con surrogazione (art. 1201 ss. c.c.) o al più un’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Talora si è invocata la gestione d’affari altrui (art. 2028 ss.).
2010
I diritti sociali come diritti della personalità
Edizioni Scientifiche Italiane
1
97
113
9788849520156
servizi sociali; sanità; responsabilità medica; alimenti; azione di rivalsa
B. Gagliardi
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