Il lavoro si occupa, da una prospettiva scarsamente esplorata – quella dei termini processuali penali – dell’ormai classica tematica dei tempi dell’accertamento processuale. Dopo avere provveduto a rivisitare le molteplici classificazioni che la migliore dottrina ha elaborato al riguardo, si procede, sulla base di una diffusa indagine della normativa vigente, a valorizzare l’effettiva chiave di volta per la prescelta ricostruzione dogmatica, ovvero la co-presenza, nell’ordinamento, di termini sanzionati (perentori) e di termini non sanzionati (ordinatori), i secondi rappresentando la maggioranza di quanto censito. Alla luce di dette premesse, anche a fronte di un’approfondita disamina della giurisprudenza europea dei diritti umani, il lavoro muove a prospettare una soluzione che contempli la trasformazione di ogni termine processuale in perentorio: così facendo, qualsiasi attività, riconducibile non solo alle parti ma anche all’organo giudicante, viene ad essere monitorata nel suo svolgersi, nonché ad essere rimproverata qualora non portata a compimento nel termine assegnato (sempre che l’omissione non sia riconducibile ad un fatto incolpevole). Con riguardo a quest’ultimo specifico profilo, il lavoro, nella sua parte finale, verifica alcune situazioni di peculiare problematicità, quale l’iscrizione tardiva della notizia di reato nell’apposito registro, l’inerzia, in capo al pubblico ministero, conseguente all’epilogo delle indagini preliminari, la ritardata motivazione del provvedimento decisorio, interrogandosi sulla fattibilità della ricostruzione avanzata nonché individuando specifici rimedi a compensazione.
Contributo allo studio dei termini processuali penali
DEGANELLO, Mario
2012-01-01
Abstract
Il lavoro si occupa, da una prospettiva scarsamente esplorata – quella dei termini processuali penali – dell’ormai classica tematica dei tempi dell’accertamento processuale. Dopo avere provveduto a rivisitare le molteplici classificazioni che la migliore dottrina ha elaborato al riguardo, si procede, sulla base di una diffusa indagine della normativa vigente, a valorizzare l’effettiva chiave di volta per la prescelta ricostruzione dogmatica, ovvero la co-presenza, nell’ordinamento, di termini sanzionati (perentori) e di termini non sanzionati (ordinatori), i secondi rappresentando la maggioranza di quanto censito. Alla luce di dette premesse, anche a fronte di un’approfondita disamina della giurisprudenza europea dei diritti umani, il lavoro muove a prospettare una soluzione che contempli la trasformazione di ogni termine processuale in perentorio: così facendo, qualsiasi attività, riconducibile non solo alle parti ma anche all’organo giudicante, viene ad essere monitorata nel suo svolgersi, nonché ad essere rimproverata qualora non portata a compimento nel termine assegnato (sempre che l’omissione non sia riconducibile ad un fatto incolpevole). Con riguardo a quest’ultimo specifico profilo, il lavoro, nella sua parte finale, verifica alcune situazioni di peculiare problematicità, quale l’iscrizione tardiva della notizia di reato nell’apposito registro, l’inerzia, in capo al pubblico ministero, conseguente all’epilogo delle indagini preliminari, la ritardata motivazione del provvedimento decisorio, interrogandosi sulla fattibilità della ricostruzione avanzata nonché individuando specifici rimedi a compensazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.