Lo studio: “Considerazioni sulla riduzione ad unità dei comportamenti penalmente rilevanti”, capitolo del volume collettaneo: “Scritti in memoria di G. Marini”, edito da ESI nel 2010, affronta uno dei problemi più complessi dell’ordinamento penalistico italiano, perché più poveri di indicazioni normative. L’indagine si premura in primo luogo di mettere da parte le concezioni naturalistiche incompatibili con il dettato normativo, come le teorie che tendono ad unificare una pluralità di atti sulla base di uno scopo unitario. In secondo luogo, vengono rimosse talune petizioni di principio, quali la presupposizione del ne bis in idem sostanziale in un codice dove la figura del concorso formale dimostra, al contrario, che un’unica condotta può rilevare più volte. Infine, vengono desunte alcune preziose indicazioni dall’inciso: “anche in tempi diversi”, contenuto nel secondo comma dell’art. 81, sottolineando la sostanziale omogeneità di quest’ultimo con le ipotesi di cui al primo comma e perciò l’erroneità della prassi giurisprudenziale intesa a riconoscere la continuazione di reati in assenza di quei profili unificanti che risultano coessenziali all’identica disciplina sanzionatoria prevista dalle due parti dello stesso articolo. A sostegno dell’interpretazione restrittiva del reato continuato vengono formulati alcuni argomenti, essenzialmente di carattere sistematico, che consentono di conciliare l’art. 81 con l’art. 61 n. 2 c.p., avendo anche riguardo alla rilevanza normativa del progetto Ferri e alla inconsistenza qualitativa della riforma del 1974.
Considerazioni sulla riduzione ad unità dei comportamenti penalmente rilevanti
LICCI, Giorgio
2010-01-01
Abstract
Lo studio: “Considerazioni sulla riduzione ad unità dei comportamenti penalmente rilevanti”, capitolo del volume collettaneo: “Scritti in memoria di G. Marini”, edito da ESI nel 2010, affronta uno dei problemi più complessi dell’ordinamento penalistico italiano, perché più poveri di indicazioni normative. L’indagine si premura in primo luogo di mettere da parte le concezioni naturalistiche incompatibili con il dettato normativo, come le teorie che tendono ad unificare una pluralità di atti sulla base di uno scopo unitario. In secondo luogo, vengono rimosse talune petizioni di principio, quali la presupposizione del ne bis in idem sostanziale in un codice dove la figura del concorso formale dimostra, al contrario, che un’unica condotta può rilevare più volte. Infine, vengono desunte alcune preziose indicazioni dall’inciso: “anche in tempi diversi”, contenuto nel secondo comma dell’art. 81, sottolineando la sostanziale omogeneità di quest’ultimo con le ipotesi di cui al primo comma e perciò l’erroneità della prassi giurisprudenziale intesa a riconoscere la continuazione di reati in assenza di quei profili unificanti che risultano coessenziali all’identica disciplina sanzionatoria prevista dalle due parti dello stesso articolo. A sostegno dell’interpretazione restrittiva del reato continuato vengono formulati alcuni argomenti, essenzialmente di carattere sistematico, che consentono di conciliare l’art. 81 con l’art. 61 n. 2 c.p., avendo anche riguardo alla rilevanza normativa del progetto Ferri e alla inconsistenza qualitativa della riforma del 1974.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.