L'interpretazione del'art. 2275 comma primo, ultima parte, cod. civ. secondo il quale i liquidatori sono nominati, in caso di disaccordo tra i soci, dal presidente del tribunale pone problemi nel caso in cui il contrasto tra i soci riguardi non semplicemente la scelta delle persone dei liquidatori,ma la sussistenza in concreto della causa di scioglimento.Ci si chiede infatti se il presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, possa verificare l'avvenuto scioglimento e nominare i liquidatori, oppure se tale accertamento debba essere devoluto all'autorità giudiziaria in sede contenziosa.
Brevi note sul potere del presidente del tribunale di accertare, in occasione della nomina del o dei liquidatori, l'avvenuto scioglimento della società.
CAVALIERE, Tilde Maria
1990-01-01
Abstract
L'interpretazione del'art. 2275 comma primo, ultima parte, cod. civ. secondo il quale i liquidatori sono nominati, in caso di disaccordo tra i soci, dal presidente del tribunale pone problemi nel caso in cui il contrasto tra i soci riguardi non semplicemente la scelta delle persone dei liquidatori,ma la sussistenza in concreto della causa di scioglimento.Ci si chiede infatti se il presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, possa verificare l'avvenuto scioglimento e nominare i liquidatori, oppure se tale accertamento debba essere devoluto all'autorità giudiziaria in sede contenziosa.File in questo prodotto:
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