Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, in quanto, non pregiudicando il ruolo di programmazione della Regione, non risulta lesivo delle funzioni ad essa garantite dagli artt. 117,118,119, 3° comma Cost. E' fondata invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 5° comma D.L. 12 gennaio 1991, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, in quanto lesivo della competenza regionale in materia di programmazione e coordinamento.

Autonomia finanziaria regionalee funzioni di programmazione e coordinamento, nota a sent. Corte cost., 476/91, in Giur. It., n. 4/1992

MACCHIA, Patrizia
1992-01-01

Abstract

Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 3° comma del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, in quanto, non pregiudicando il ruolo di programmazione della Regione, non risulta lesivo delle funzioni ad essa garantite dagli artt. 117,118,119, 3° comma Cost. E' fondata invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 5° comma D.L. 12 gennaio 1991, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, in quanto lesivo della competenza regionale in materia di programmazione e coordinamento.
1992
4
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Patrizia Macchia
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