L’istituto della «mediazione» tributaria rappresenta un tentativo di raziona- lizzazione del sistema della tutela del contribuente. L’intento, certamente lodevole, è quello di sensibilizzare l’Amministrazione finanziaria al riesame della legittimità e fon- datezza dei propri atti, introducendo una necessaria fase amministrativa che preceda il ricorso giurisdizionale. In teoria, tale meccanismo potrebbe consentire di realizzare sia l’interesse pubblico (alla persistenza della esecuzione dei soli atti fondati, con concen- trazione delle risorse nel contenzioso ai soli atti e questioni meritevoli), sia quello pri- vato (a una giustizia rapida e poco costosa). L’articolo mette tuttavia in evidenza alcuni possibili punti critici del sistema e, in particolare: a) l’eccessività della sanzione della inammissibilità del ricorso in caso di omessa proposizione del reclamo amministrativo; b) il verosimile vizio di costituziona- lità rappresentato dalla esclusione, apparente, dell’accesso alla tutela cautelare giurisdi- zionale prima del termine della fase della mediazione; c) l’assenza di garanzie circa un effettivo esame diligente e imparziale degli organismi preposti alla mediazione. Si tratta di un istituto teoricamente promettente, ma verosimilmente efficace solo se ben gestito e solo se, in sede giudiziale, i giudici tributari sapranno fare un adeguato e rigoroso governo delle spese giudiziali.

LA NUOVA MEDIAZIONE FISCALE: TRA ISTANZE DEFLAZIONISTICHE E MUTAMENTI STRUTTURALI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

MARCHESELLI, Alberto
2012-01-01

Abstract

L’istituto della «mediazione» tributaria rappresenta un tentativo di raziona- lizzazione del sistema della tutela del contribuente. L’intento, certamente lodevole, è quello di sensibilizzare l’Amministrazione finanziaria al riesame della legittimità e fon- datezza dei propri atti, introducendo una necessaria fase amministrativa che preceda il ricorso giurisdizionale. In teoria, tale meccanismo potrebbe consentire di realizzare sia l’interesse pubblico (alla persistenza della esecuzione dei soli atti fondati, con concen- trazione delle risorse nel contenzioso ai soli atti e questioni meritevoli), sia quello pri- vato (a una giustizia rapida e poco costosa). L’articolo mette tuttavia in evidenza alcuni possibili punti critici del sistema e, in particolare: a) l’eccessività della sanzione della inammissibilità del ricorso in caso di omessa proposizione del reclamo amministrativo; b) il verosimile vizio di costituziona- lità rappresentato dalla esclusione, apparente, dell’accesso alla tutela cautelare giurisdi- zionale prima del termine della fase della mediazione; c) l’assenza di garanzie circa un effettivo esame diligente e imparziale degli organismi preposti alla mediazione. Si tratta di un istituto teoricamente promettente, ma verosimilmente efficace solo se ben gestito e solo se, in sede giudiziale, i giudici tributari sapranno fare un adeguato e rigoroso governo delle spese giudiziali.
2012
83
1177
1193
Alberto Marcheselli
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