Nel saggio si ripercorrrono criticamente le tappe della legislazione imperiale romana in materia di sportulae processuali, a partire dalla costituzione di Costantino del 331 d.C. (C.Th. 1.16.7) fino alle Novellae di Giustiniano; si esamina quindi la normativa gotica sulla medesima materia, con riguardo al Codex Euricianus, al Breviarium Alaricianum, agli editti di Teoderico e di Atalarico ricordati nelle Variae di Cassiodoro, alla lex di Theudis e alla lex Visigothorum (Chindasvinto). Il confronto tra la disciplina romana e quella gotica evidenzia profili di divergenza circa le sportulae corrisposte ai giudici, vietate in Oriente in rapporto ai giudici-funzionari, ma non nell'Occidente gotico, a partire per lo meno dal provvedimento di Theudis, dove in ogni caso emerge una precisa volontà di limitarle per ragioni di giustizia sostanziale. Per quanto riguarda invece le sportulae pagate ai saiones-exsecutores, più evidente sembra l'influenza romana, considerato che anche nel regno ostrogoto il quantum dei commoda si fa dipendere dall'honor del vocatus in ius e dall'importanza del tribunale (centrale o periferico) al quale gli exsecutores afferivano.
La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente goto e Oriente romano (secoli V-VII)
TRISCIUOGLIO, Andrea
2012-01-01
Abstract
Nel saggio si ripercorrrono criticamente le tappe della legislazione imperiale romana in materia di sportulae processuali, a partire dalla costituzione di Costantino del 331 d.C. (C.Th. 1.16.7) fino alle Novellae di Giustiniano; si esamina quindi la normativa gotica sulla medesima materia, con riguardo al Codex Euricianus, al Breviarium Alaricianum, agli editti di Teoderico e di Atalarico ricordati nelle Variae di Cassiodoro, alla lex di Theudis e alla lex Visigothorum (Chindasvinto). Il confronto tra la disciplina romana e quella gotica evidenzia profili di divergenza circa le sportulae corrisposte ai giudici, vietate in Oriente in rapporto ai giudici-funzionari, ma non nell'Occidente gotico, a partire per lo meno dal provvedimento di Theudis, dove in ogni caso emerge una precisa volontà di limitarle per ragioni di giustizia sostanziale. Per quanto riguarda invece le sportulae pagate ai saiones-exsecutores, più evidente sembra l'influenza romana, considerato che anche nel regno ostrogoto il quantum dei commoda si fa dipendere dall'honor del vocatus in ius e dall'importanza del tribunale (centrale o periferico) al quale gli exsecutores afferivano.File | Dimensione | Formato | |
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