La pronuncia in epigrafe riguarda le nuove modalità per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’a. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti specifici: modi e tempi del nuovo meccanismo di chiamata; manifestazione dell'intenzione di chiamare il terzo e richiesta di spostamento della prima udienza in comparsa di costituzione e risposta; su quando la comparsa che manifesta l'intenzione di chiamare il terzo e che chiede il differimento della prima udienza debba essere depositata; sul potere del giudice di differire d'ufficio l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata del terzo; sulle conseguenze della mancata formulazione dell'istanza di differimento ovvero della sua formulazione tardiva. [DoGi] SOMMARIO: 1. Modi e tempi del nuovo meccanismo di chiamata: manifestazione dell'intenzione di chiamare il terzo e richiesta di spostamento della prima udienza in comparsa di costituzione e risposta. - 2.1. Su quando la comparsa che manifesta l'intenzione di chiamare il terzo e che chiede il differimento della prima udienza debba essere depositata. - 2.2. Sul potere del giudice dì differire d'ufficio l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata del terzo. - 2.3. Sulle conseguenze della mancata formulazione dell'istanza di differimento ovvero della sua formulazione tardiva.

Relativamente al meccanismo di chiamata del terzo ad opera del convenuto (nota a Trib. Milano, 2 luglio 1996)

DALMOTTO, Eugenio
1997-01-01

Abstract

La pronuncia in epigrafe riguarda le nuove modalità per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’a. esamina la questione attraverso la trattazione dei seguenti punti specifici: modi e tempi del nuovo meccanismo di chiamata; manifestazione dell'intenzione di chiamare il terzo e richiesta di spostamento della prima udienza in comparsa di costituzione e risposta; su quando la comparsa che manifesta l'intenzione di chiamare il terzo e che chiede il differimento della prima udienza debba essere depositata; sul potere del giudice di differire d'ufficio l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata del terzo; sulle conseguenze della mancata formulazione dell'istanza di differimento ovvero della sua formulazione tardiva. [DoGi] SOMMARIO: 1. Modi e tempi del nuovo meccanismo di chiamata: manifestazione dell'intenzione di chiamare il terzo e richiesta di spostamento della prima udienza in comparsa di costituzione e risposta. - 2.1. Su quando la comparsa che manifesta l'intenzione di chiamare il terzo e che chiede il differimento della prima udienza debba essere depositata. - 2.2. Sul potere del giudice dì differire d'ufficio l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la chiamata del terzo. - 2.3. Sulle conseguenze della mancata formulazione dell'istanza di differimento ovvero della sua formulazione tardiva.
1997
I, 2
2
306
312
Diritto processuale civile, Procedimento civile, Costituzione delle parti, Intervento in causa e litisconsorzio, Intervento in causa su istanza di parte, Chiamata in causa del terzo, Termini, Costituzione in giudizio
Eugenio Dalmotto
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