Con i provvedimenti in epigrafe la Corte Costituzionale, respingendo i ricorsi volti ad ottenere una pronuncia additiva, ha stabilito che spetta al legislatore decidere se nei procedimenti civili in cui sia coinvolto un magistrato debba operare il principio, contemplato nella legge processuale penale, dello spostamento della competenza territoriale, secondo criteri predeterminati quali quelli previsti dall’art. 11 c.p.p.. Esaminato il contesto dialettico tra dottrina, giurisprudenza e legislatore in cui storicamente si inseriscono i provvedimenti in epigrafe, L’a. analizza la l. 420/1998 con la quale il Parlamento ha disciplinato la materia dei procedimenti civili e penali riguardanti magistrati, introducendo nel codice civile una nuova disposizione in forza della quale la lite in cui siano coinvolti magistrati del distretto di Corte d'appello dove il processo si dovrebbe svolgere secondo i criteri ordinari vengono attribuite ad un giudice, dotato della medesima competenza, appartenente al territorio di altro distretto di Corte d'appello. L’a. evidenzia criticamente le conseguenze pratiche dell'introduzione di questa nuova disciplina. [DoGi]
Sul foro delle cause civili in cui sia parte un magistrato: il parlamento ignora i suggerimenti della Consulta (nota a Corte cost., 12 marzo 1998, n. 51)
DALMOTTO, Eugenio
1999-01-01
Abstract
Con i provvedimenti in epigrafe la Corte Costituzionale, respingendo i ricorsi volti ad ottenere una pronuncia additiva, ha stabilito che spetta al legislatore decidere se nei procedimenti civili in cui sia coinvolto un magistrato debba operare il principio, contemplato nella legge processuale penale, dello spostamento della competenza territoriale, secondo criteri predeterminati quali quelli previsti dall’art. 11 c.p.p.. Esaminato il contesto dialettico tra dottrina, giurisprudenza e legislatore in cui storicamente si inseriscono i provvedimenti in epigrafe, L’a. analizza la l. 420/1998 con la quale il Parlamento ha disciplinato la materia dei procedimenti civili e penali riguardanti magistrati, introducendo nel codice civile una nuova disposizione in forza della quale la lite in cui siano coinvolti magistrati del distretto di Corte d'appello dove il processo si dovrebbe svolgere secondo i criteri ordinari vengono attribuite ad un giudice, dotato della medesima competenza, appartenente al territorio di altro distretto di Corte d'appello. L’a. evidenzia criticamente le conseguenze pratiche dell'introduzione di questa nuova disciplina. [DoGi]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.