La sentenza in rassegna esamina una fattispecie congegnata nel modo che segue. Un contribuente consegue delle vincite dalla partecipazione a giochi d’azzardo negli anni dal 1987 al 1990. Tali proventi, evidentemente non sequestrati o confiscati, sono ripresi a tassazione in sede di accertamento. Il contribuente impugna e, mentre la Commissione di Primo Grado accoglie l’impugnazione affermando che i proventi del gioco non rientrerebbero nelle categorie di reddito di cui al Tuir, la Commissione regionale, nel dare ugualmente soddisfazione alle istanze del privato, formula il principio secondo cui la legge 537/1993, di contenuto innovativo, non sarebbe stata applicabile ai fatti anteriori. Il ministero ricorre per Cassazione, argomentando sulla natura interpretativa della legge da ultimo citata. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo alla normativa del 1993 carattere di interpretazione autentica della disciplina del Tuir e, per quanto attiene i proventi del 1987, efficacia di criterio ermeneutico influente per l’interpretazione anche della disciplina previdente. A ben vedere, due sono i blocchi di questioni che la sentenza in rassegna sottende. Il primo è il rapporto tra la disciplina del 1993 e i regimi precedenti. Il secondo, che rimane in ombra, dovendosi rinviare il processo al secondo grado, circa l’imponibilità dei proventi da gioco d’azzardo.

Imponibilità retroattiva delle vincite al gioco?, nota a Cass., sez. trib., 11 settembre 2003, n. 13305

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

La sentenza in rassegna esamina una fattispecie congegnata nel modo che segue. Un contribuente consegue delle vincite dalla partecipazione a giochi d’azzardo negli anni dal 1987 al 1990. Tali proventi, evidentemente non sequestrati o confiscati, sono ripresi a tassazione in sede di accertamento. Il contribuente impugna e, mentre la Commissione di Primo Grado accoglie l’impugnazione affermando che i proventi del gioco non rientrerebbero nelle categorie di reddito di cui al Tuir, la Commissione regionale, nel dare ugualmente soddisfazione alle istanze del privato, formula il principio secondo cui la legge 537/1993, di contenuto innovativo, non sarebbe stata applicabile ai fatti anteriori. Il ministero ricorre per Cassazione, argomentando sulla natura interpretativa della legge da ultimo citata. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo alla normativa del 1993 carattere di interpretazione autentica della disciplina del Tuir e, per quanto attiene i proventi del 1987, efficacia di criterio ermeneutico influente per l’interpretazione anche della disciplina previdente. A ben vedere, due sono i blocchi di questioni che la sentenza in rassegna sottende. Il primo è il rapporto tra la disciplina del 1993 e i regimi precedenti. Il secondo, che rimane in ombra, dovendosi rinviare il processo al secondo grado, circa l’imponibilità dei proventi da gioco d’azzardo.
2003
74, fascicolo 6, parte II
1421
1426
imposte sui redditi; vincite al gioco; gioco d'azzardo; sequestro; confisca
Marcheselli Alberto
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