Il provvedimento in epigrafe afferma che, in caso di domanda cautelare presentata in corso di causa, il contraddittorio deve essere instaurato, mediante notificazione tanto dell'istanza quanto del decreto di convocazione delle parti, anche nei confronti del contumace. Queste conclusioni vengono raggiunte per il tramite dell'art. 669 sexies c.p.c., che impone al giudice di adottare i provvedimenti idonei ad attuare il contraddittorio in sede cautelare, sia dall'art. 292 c.p.c., che impone alla parte costituita di notificare personalmente al contumace le domande nuove. Il richiamo all'art. 669 sexies è ineccepibile; non così il richiamo all'art. 292 che, sostiene l’a., deve considerarsi da un lato inutile e dall'altro erroneo. [DoGi]
L’istanza cautelare lite pendente deve essere nota al contumace ma non necessariamente notificata (nota a Trib. Termini Imerese, 7 ottobre 1998)
DALMOTTO, Eugenio
1999-01-01
Abstract
Il provvedimento in epigrafe afferma che, in caso di domanda cautelare presentata in corso di causa, il contraddittorio deve essere instaurato, mediante notificazione tanto dell'istanza quanto del decreto di convocazione delle parti, anche nei confronti del contumace. Queste conclusioni vengono raggiunte per il tramite dell'art. 669 sexies c.p.c., che impone al giudice di adottare i provvedimenti idonei ad attuare il contraddittorio in sede cautelare, sia dall'art. 292 c.p.c., che impone alla parte costituita di notificare personalmente al contumace le domande nuove. Il richiamo all'art. 669 sexies è ineccepibile; non così il richiamo all'art. 292 che, sostiene l’a., deve considerarsi da un lato inutile e dall'altro erroneo. [DoGi]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.