L'articolo verte su due distinti nuclei tematici. Il primo è costituito dall'oggetto sociale delle imprese di assicurazioni; al riguardo, si mette in luce che alle stesse non sono vietate né l’acquisizione di partecipazioni in società aventi oggetto diverso (a condizione che ciò non si traduca nell’esercizio di un’attività incoerente con l’oggetto assicurativo, bensì in uno dei mezzi adottati per la conservazione delle riserve patrimoniali), né la concessione di garanzie a favore delle controllate, da reputarsi fisiologica nella misura in cui corrisponda a un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, della stessa holding. Il secondo tema affrontato attiene alle transazioni di obbligazioni solidali: in caso di solidarietà passiva riferita a obbligazioni scindibili e non pattuita nell’interesse dei condebitori, questi ultimi non possono approfittare della transazione relativa alla quota di uno di essi, fermo il fatto che il debito nei confronti dei soggetti estranei all’accordo si riduce in proporzione alla quota transatta.
L’oggetto sociale delle compagnie di assicurazioni e la transazione di obbligazioni solidali al vaglio delle Sezioni Unite
AIELLO, MARCO MARIA
2012-01-01
Abstract
L'articolo verte su due distinti nuclei tematici. Il primo è costituito dall'oggetto sociale delle imprese di assicurazioni; al riguardo, si mette in luce che alle stesse non sono vietate né l’acquisizione di partecipazioni in società aventi oggetto diverso (a condizione che ciò non si traduca nell’esercizio di un’attività incoerente con l’oggetto assicurativo, bensì in uno dei mezzi adottati per la conservazione delle riserve patrimoniali), né la concessione di garanzie a favore delle controllate, da reputarsi fisiologica nella misura in cui corrisponda a un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, della stessa holding. Il secondo tema affrontato attiene alle transazioni di obbligazioni solidali: in caso di solidarietà passiva riferita a obbligazioni scindibili e non pattuita nell’interesse dei condebitori, questi ultimi non possono approfittare della transazione relativa alla quota di uno di essi, fermo il fatto che il debito nei confronti dei soggetti estranei all’accordo si riduce in proporzione alla quota transatta.| File | Dimensione | Formato | |
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