ABSTRACT: L’a. prende in esame la L. 11 febbraio 1992, n. 128, che ha modificato l'art. 413 c.p.c. indicando il luogo del domicilio dell’agente o del rappresentante di commercio quale nuovo criterio esclusivo di competenza per i rapporti di parasubordinazione. In tal modo, il legislatore ha introdotto una deroga rispetto ai criteri normali di identificazione della competenza per territorio, che fanno riferimento al giudice del luogo dove è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. Ciò al fine di rendere più facile ed efficace l’attività del giudice, realizzandosi una presumibile vicinanza al luogo di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio. Ma, oltre all’intento funzionalistico, è trasparente la finalità di favorire gli agenti e i rappresentanti di commercio. Essi, infatti, prima della L. 128 del 1992, erano sfavoriti, risultando inapplicabile a causa della loro mobilità il foro della dipendenza dell’impresa dove il lavoratore presta la sua opera e risultando così applicabili solo i fori di dove è localizzata l’azienda e del luogo dove è sorto il rapporto, normalmente tra loro coincidenti, dato che il contratto di lavoro viene in genere stipulato presso la sede del committente. Ora, invece, la situazione appare rovesciata: all'agente e al rappresentante di commercio viene riconosciuto un foro comodo, al lui vicino, e – a differenza che per gli altri lavoratori dipendenti – questo foro è esclusivo nonché, trattandosi del foro del domicilio, di incerta e difficile individuazione per il preponente. # Osserva l’a. che si giunge in tal modo a super-favorire gli agenti e i rappresentanti di commercio, tanto più che quasi contestualmente con il decreto n. 303 del 10 settembre 1991, l’Italia si è adeguata alla direttiva CEE n. 86/653 del 18 dicembre 1986, che persegue tra l’altro lo scopo di garantire un più elevato livello di protezione degli agenti di commercio indipendenti nei rapporti con i preponenti. Né – a parere dell’a. – la prospettiva sostanziale può essere scissa da quella processuale, dato che «Le norme di tutela rimangono lettera morta se il sistema processuale non ne garantisce l'attuazione. Ed il sistema processuale non è asetticamente neutro. Al contrario, agevola la soddisfazione di determinati interessi ed ostacola la soddisfazione di altri» anche attraverso una opportuna modulazione del regime della competenza del giudice. SOMMARIO: 1. La doppia ratio del nuovo foro: l'intento funzionalistico e di favor per i parasubordinati. 2. Focalizzazione dell'indagine sul favor; 3. (Segue): in particolare, sullo scopo di parificare i lavoratori parasubordinati ai lavoratori subordinati. 4. Dalla parificazione tra i lavoratori al favor accentuato per la parasubordinazione. 5. Favor processuale nel nuovo art. 413 c.p.c. e favor sostanziale in una recente legge a vantaggio dell'agente di commercio: la prospettiva sostanziale e quella processuale convergono.

La nuova competenza per territorio in materia di agenzia e di rappresentanza commerciale

DALMOTTO, Eugenio
1996-01-01

Abstract

ABSTRACT: L’a. prende in esame la L. 11 febbraio 1992, n. 128, che ha modificato l'art. 413 c.p.c. indicando il luogo del domicilio dell’agente o del rappresentante di commercio quale nuovo criterio esclusivo di competenza per i rapporti di parasubordinazione. In tal modo, il legislatore ha introdotto una deroga rispetto ai criteri normali di identificazione della competenza per territorio, che fanno riferimento al giudice del luogo dove è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. Ciò al fine di rendere più facile ed efficace l’attività del giudice, realizzandosi una presumibile vicinanza al luogo di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio. Ma, oltre all’intento funzionalistico, è trasparente la finalità di favorire gli agenti e i rappresentanti di commercio. Essi, infatti, prima della L. 128 del 1992, erano sfavoriti, risultando inapplicabile a causa della loro mobilità il foro della dipendenza dell’impresa dove il lavoratore presta la sua opera e risultando così applicabili solo i fori di dove è localizzata l’azienda e del luogo dove è sorto il rapporto, normalmente tra loro coincidenti, dato che il contratto di lavoro viene in genere stipulato presso la sede del committente. Ora, invece, la situazione appare rovesciata: all'agente e al rappresentante di commercio viene riconosciuto un foro comodo, al lui vicino, e – a differenza che per gli altri lavoratori dipendenti – questo foro è esclusivo nonché, trattandosi del foro del domicilio, di incerta e difficile individuazione per il preponente. # Osserva l’a. che si giunge in tal modo a super-favorire gli agenti e i rappresentanti di commercio, tanto più che quasi contestualmente con il decreto n. 303 del 10 settembre 1991, l’Italia si è adeguata alla direttiva CEE n. 86/653 del 18 dicembre 1986, che persegue tra l’altro lo scopo di garantire un più elevato livello di protezione degli agenti di commercio indipendenti nei rapporti con i preponenti. Né – a parere dell’a. – la prospettiva sostanziale può essere scissa da quella processuale, dato che «Le norme di tutela rimangono lettera morta se il sistema processuale non ne garantisce l'attuazione. Ed il sistema processuale non è asetticamente neutro. Al contrario, agevola la soddisfazione di determinati interessi ed ostacola la soddisfazione di altri» anche attraverso una opportuna modulazione del regime della competenza del giudice. SOMMARIO: 1. La doppia ratio del nuovo foro: l'intento funzionalistico e di favor per i parasubordinati. 2. Focalizzazione dell'indagine sul favor; 3. (Segue): in particolare, sullo scopo di parificare i lavoratori parasubordinati ai lavoratori subordinati. 4. Dalla parificazione tra i lavoratori al favor accentuato per la parasubordinazione. 5. Favor processuale nel nuovo art. 413 c.p.c. e favor sostanziale in una recente legge a vantaggio dell'agente di commercio: la prospettiva sostanziale e quella processuale convergono.
1996
1
278
298
Diritto processuale civile; Controversie di lavoro; Agenti e rappresentanti; Competenza per territorio
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/129133
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact