La nota affronta il tema della registrabilità come marchio dei segni costituiti dalla forma di un prodotto. Pone la sentenza commentata a confronto con una decisione resa dalla Corte di cassazione poco tempo prima in un caso assai simile. Rileva che entrambe hanno negato la proteggibilità della forma del prodotto loro sottoposta e che tuttavia hanno applicato a questo scopo due norme diverse: una ha rilevato l'assenza di capacità distintiva e l'altra invece la presenza dell'impedimento specifico sulle forme necessarie. La nota osserva che questi impedimenti sono soggetti a regole di disciplina diverse, siccome il difetto di capacità distintiva viene meno se la forma acquista un secondary meaning agli occhi del pubblico rilevante, mentre la forma necessaria non può essere registrata anche se in ipotesi sia percepita dai consumatori come indicazione dell'origine dei prodotti. Confronta allora le due decisioni con gli orientamenti emergenti a livello comunitario; e rileva che l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno tende, così come la Corte torinese, a rifiutare la registrabilità della forma dei prodotti per difetto di capacità distintiva anche quando ricorrerebbero forse i presupposti per applicare la disciplina specifica prevista per le forme necessarie; mentre la Corte di giustizia CE dà segni di preferire un orientamento più rigoroso, più vicino a quello seguito dalla Cassazione nella decisione richiamata nel commento.

Nota ad App. Torino, 2 gennaio 2004

COGO, Alessandro Enrico
2005-01-01

Abstract

La nota affronta il tema della registrabilità come marchio dei segni costituiti dalla forma di un prodotto. Pone la sentenza commentata a confronto con una decisione resa dalla Corte di cassazione poco tempo prima in un caso assai simile. Rileva che entrambe hanno negato la proteggibilità della forma del prodotto loro sottoposta e che tuttavia hanno applicato a questo scopo due norme diverse: una ha rilevato l'assenza di capacità distintiva e l'altra invece la presenza dell'impedimento specifico sulle forme necessarie. La nota osserva che questi impedimenti sono soggetti a regole di disciplina diverse, siccome il difetto di capacità distintiva viene meno se la forma acquista un secondary meaning agli occhi del pubblico rilevante, mentre la forma necessaria non può essere registrata anche se in ipotesi sia percepita dai consumatori come indicazione dell'origine dei prodotti. Confronta allora le due decisioni con gli orientamenti emergenti a livello comunitario; e rileva che l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno tende, così come la Corte torinese, a rifiutare la registrabilità della forma dei prodotti per difetto di capacità distintiva anche quando ricorrerebbero forse i presupposti per applicare la disciplina specifica prevista per le forme necessarie; mentre la Corte di giustizia CE dà segni di preferire un orientamento più rigoroso, più vicino a quello seguito dalla Cassazione nella decisione richiamata nel commento.
2005
2005
1869
1874
Segni distintivi; marchio; marchio di forma; impedimenti assoluti alla registrazione; liceità; capacità distintiva; secondary meaning.
Cogo
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