ABSTRACT: L’a. illustra come far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori di società di capitali per la violazione di obblighi inerenti la loro carica. # In particolare, l’a. analizza l’istituto dell’azione di responsabilità, attualmente disciplinato dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c., per le società per azioni, e dall’art. 2476 c.c., per le società a responsabilità limitata. # Poiché tale istituto non ha trovato, sinora, larga applicazione, si cercano i motivi del suo insuccesso, tra cui – prima della riforma del diritto societario del 2003 – l’impossibilità, per le minoranze sociali di promuoverla. # Questa limitazione è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 6/2003. Il d.lgs. 6/2003 ha infatti operato due importanti innovazioni: la prima è di avere modificato il testo dell’art. 2393 c.c., riconoscendo, sulla scia di quanto già previsto per le società quotate dall’art. 129 t.u.f., la legittimazione attiva anche di minoranze sociali, ora consacrata nel nuovo art. 2393 bis c.c.; e l’altra è di avere introdotto una disciplina ad hoc, contenuta nel nuovo art. 2476 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale. # È peraltro dubbio che ciò prefiguri un futuro largo successo per l’azione di sociale di responsabilità. Indubbiamente, l’ambito di applicazione delle norme sull’azione di responsabilità contro gli amministratori risulta oggi ampliato. Ma permane la regola secondo cui ogni beneficio dell’azione esercitata dai soci deve andare a vantaggio della società; e non si incoraggia la proposizione di azioni sociali di minoranza prevedendo che ogni utilità ricada in capo alla società e che i soci promotori si avvantaggino solo di riflesso, in quanto soci della società alla quale partecipano. Così pure resta irrisolto il problema delle dissimmetrie informative, posto che le minoranze sociali possono incontrare obiettive difficoltà nell’acquisire la documentazione capace di supportare le proprie domande, per quanto, riguardo alle società a responsabilità limitata, si registri il passo in avanti rappresentato dalla previsione contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 2476 c.c. secondo cui «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Né appare possibile ignorare che, quanto meno per le società per azioni, il legislatore della riforma ha reso più rigorosi i termini entro i quali l’azione di responsabilità deve essere esercitata, rendendo in questo modo più difficile, tanto alle minoranze quanto alla società che agisca a seguito di autorizzazione dell’assemblea, ottenere in via giudiziale protezione dagli inadempimenti degli amministratori. # In definitiva, quindi, l’intervento riformatore non sembra offrire – ad avviso dell’a. – uno strumento idoneo a contrastare con efficacia, sul piano della tutela giurisdizionale in sede civile, gli illeciti degli amministratori delle società di capitali. SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 1.1. La responsabilità degli amministratori: il diritto al risarcimento del danno – 1.2. (Segue). ... le modifiche alla disciplina dell’azione sociale ordinaria – 1.3. (Segue). ... la generalizzazione dell’azione sociale di minoranza – 1.4. (Segue). ... e l’ambito di applicazione – 1.5. La legge delega: le innovazioni imposte da specifiche prescrizioni – 1.6. (Segue). ... e quelle riconducibili a meri criteri direttivi di ordine generale – 2. Esercizio dell’azione – 2.1. La giurisdizione ordinaria: la competenza e il rito – 2.2. La giurisdizione arbitrale – 2.3. Il termine di proponibilità della domanda – 2.4. L’azione sociale ordinaria: l’autorizzazione dell’assemblea – 2.5. (Segue). ... e il curatore speciale – 2.6. L’azione sociale di minoranza: i quorum – 2.7. (Segue). ... la perdita dei requisiti di legittimazione – 2.8. (Segue). ... il rappresentante comune – 2.9. (Segue). ... l’intervento di ulteriori soci – 2.10. (Segue). ... e la chiamata in causa della società – 2.11. Le spese processuali – 3. Rinunce e transazioni – 3.1. Il potere di rinunciare e transigere dell’assemblea: il diritto di veto di minoranze qualificate – 3.2. (Segue). ... e i rischi per l’azione promossa dall’amministratore giudiziario – 3.3. Il potere di rinunciare e transigere dei soci che hanno agito: il vantaggio esclusivo per la società.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni (Commento agli artt. 2393 e 2393 bis come modificati del d.lgs. n. 6 del 2003)

DALMOTTO, Eugenio
2004-01-01

Abstract

ABSTRACT: L’a. illustra come far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori di società di capitali per la violazione di obblighi inerenti la loro carica. # In particolare, l’a. analizza l’istituto dell’azione di responsabilità, attualmente disciplinato dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c., per le società per azioni, e dall’art. 2476 c.c., per le società a responsabilità limitata. # Poiché tale istituto non ha trovato, sinora, larga applicazione, si cercano i motivi del suo insuccesso, tra cui – prima della riforma del diritto societario del 2003 – l’impossibilità, per le minoranze sociali di promuoverla. # Questa limitazione è venuta meno a seguito del d.lgs. n. 6/2003. Il d.lgs. 6/2003 ha infatti operato due importanti innovazioni: la prima è di avere modificato il testo dell’art. 2393 c.c., riconoscendo, sulla scia di quanto già previsto per le società quotate dall’art. 129 t.u.f., la legittimazione attiva anche di minoranze sociali, ora consacrata nel nuovo art. 2393 bis c.c.; e l’altra è di avere introdotto una disciplina ad hoc, contenuta nel nuovo art. 2476 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione sociale a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale. # È peraltro dubbio che ciò prefiguri un futuro largo successo per l’azione di sociale di responsabilità. Indubbiamente, l’ambito di applicazione delle norme sull’azione di responsabilità contro gli amministratori risulta oggi ampliato. Ma permane la regola secondo cui ogni beneficio dell’azione esercitata dai soci deve andare a vantaggio della società; e non si incoraggia la proposizione di azioni sociali di minoranza prevedendo che ogni utilità ricada in capo alla società e che i soci promotori si avvantaggino solo di riflesso, in quanto soci della società alla quale partecipano. Così pure resta irrisolto il problema delle dissimmetrie informative, posto che le minoranze sociali possono incontrare obiettive difficoltà nell’acquisire la documentazione capace di supportare le proprie domande, per quanto, riguardo alle società a responsabilità limitata, si registri il passo in avanti rappresentato dalla previsione contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 2476 c.c. secondo cui «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Né appare possibile ignorare che, quanto meno per le società per azioni, il legislatore della riforma ha reso più rigorosi i termini entro i quali l’azione di responsabilità deve essere esercitata, rendendo in questo modo più difficile, tanto alle minoranze quanto alla società che agisca a seguito di autorizzazione dell’assemblea, ottenere in via giudiziale protezione dagli inadempimenti degli amministratori. # In definitiva, quindi, l’intervento riformatore non sembra offrire – ad avviso dell’a. – uno strumento idoneo a contrastare con efficacia, sul piano della tutela giurisdizionale in sede civile, gli illeciti degli amministratori delle società di capitali. SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 1.1. La responsabilità degli amministratori: il diritto al risarcimento del danno – 1.2. (Segue). ... le modifiche alla disciplina dell’azione sociale ordinaria – 1.3. (Segue). ... la generalizzazione dell’azione sociale di minoranza – 1.4. (Segue). ... e l’ambito di applicazione – 1.5. La legge delega: le innovazioni imposte da specifiche prescrizioni – 1.6. (Segue). ... e quelle riconducibili a meri criteri direttivi di ordine generale – 2. Esercizio dell’azione – 2.1. La giurisdizione ordinaria: la competenza e il rito – 2.2. La giurisdizione arbitrale – 2.3. Il termine di proponibilità della domanda – 2.4. L’azione sociale ordinaria: l’autorizzazione dell’assemblea – 2.5. (Segue). ... e il curatore speciale – 2.6. L’azione sociale di minoranza: i quorum – 2.7. (Segue). ... la perdita dei requisiti di legittimazione – 2.8. (Segue). ... il rappresentante comune – 2.9. (Segue). ... l’intervento di ulteriori soci – 2.10. (Segue). ... e la chiamata in causa della società – 2.11. Le spese processuali – 3. Rinunce e transazioni – 3.1. Il potere di rinunciare e transigere dell’assemblea: il diritto di veto di minoranze qualificate – 3.2. (Segue). ... e i rischi per l’azione promossa dall’amministratore giudiziario – 3.3. Il potere di rinunciare e transigere dei soci che hanno agito: il vantaggio esclusivo per la società.
2004
Il nuovo diritto societario
Zanichelli
Le riforme del diritto italiano
I
784
825
9788808073754
Diritto processuale civile, Società, Azione di responsabilità contro gli amministratori delle società per azioni
Eugenio Dalmotto
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