SOMMARIO: 1. L'ultima giurisprudenza su fino a quando possa essere rilevata d'ufficio l'incompetenza ex art. 428 c. p. c. – 2. Articolazione in fasi dell'udienza dì discussione ai sensi dell'art. 420 c. p. c. – 3. Eventuale frazionamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c. p. c. – 4. Tendenziale convergenza delle soluzioni date al problema del termine per il rilievo dell'incompetenza dal lato dell'articolazione in fasi e dal lato dell'eventuale frazionamento. – 5. In particolare, sul caso in cui il giudice ammette i mezzi di prova e rinvia per l'assunzione ex art. 420, 6° comma, c. p. c.
Suddivisione in fasi ed eventuale frazionamento in successive sedute dell’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. quale termine al rilievo d’ufficio dell’incompetenza nel processo del lavoro (art. 428, 1° coomma, c.p.c.) (nota a Cass., 18 aprile 1994, n. 3662)
DALMOTTO, Eugenio
1995-01-01
Abstract
SOMMARIO: 1. L'ultima giurisprudenza su fino a quando possa essere rilevata d'ufficio l'incompetenza ex art. 428 c. p. c. – 2. Articolazione in fasi dell'udienza dì discussione ai sensi dell'art. 420 c. p. c. – 3. Eventuale frazionamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c. p. c. – 4. Tendenziale convergenza delle soluzioni date al problema del termine per il rilievo dell'incompetenza dal lato dell'articolazione in fasi e dal lato dell'eventuale frazionamento. – 5. In particolare, sul caso in cui il giudice ammette i mezzi di prova e rinvia per l'assunzione ex art. 420, 6° comma, c. p. c.File in questo prodotto:
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