Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità cassano un decreto con il quale la Corte di appello di Perugia, a conferma di un precedente provvedimento del Tribunale di Spoleto, aveva disposto il rilascio a un cittadino italiano di origine marocchina del visto di ingresso (negato dal Consolato d’Italia di Casablanca) per una ragazzina marocchina di quattordici anni affidata, secondo l’istituto della kafalah , a lui e alla moglie dai suoi genitori con atto omologato dal Tribunale di Ben Ahmed. La Cassazione fonda il rifiuto di consentire l’ingresso in Italia della minore anzitutto sull’impossibilità di riconoscerle la qualità di “familiare”.

La kafalah come banco di prova per un diritto "interculturale" (introduzione a Cass., sez. I, 23 settembre 2011, n. 19450)

LONG, JOELLE
2012-01-01

Abstract

Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità cassano un decreto con il quale la Corte di appello di Perugia, a conferma di un precedente provvedimento del Tribunale di Spoleto, aveva disposto il rilascio a un cittadino italiano di origine marocchina del visto di ingresso (negato dal Consolato d’Italia di Casablanca) per una ragazzina marocchina di quattordici anni affidata, secondo l’istituto della kafalah , a lui e alla moglie dai suoi genitori con atto omologato dal Tribunale di Ben Ahmed. La Cassazione fonda il rifiuto di consentire l’ingresso in Italia della minore anzitutto sull’impossibilità di riconoscerle la qualità di “familiare”.
2012
2
254
261
J. LONG
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