Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità avallano la condanna di due genitori a rimborsare al loro Comune di residenza le spese della permanenza della figlia adottiva minorenne presso una comunità di tipo familiare in cui era stata collocata con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari ex art. 333 cod. civ. L’affermazione che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole legittima, naturale o adottiva, finché sussiste il rapporto di filiazione, prescinde dalla titolarità e dall’esercizio della potestà genitoriale non costituisce una novità. Suscita invece interesse la ritenuta ammissibilità della rivalsa dell’ente pubblico contro i soggetti tenuti per legge al mantenimento. L’aumento della domanda di assistenza determinato dall’invecchiamento della popolazione e la riduzione delle risorse disponibili per i servizi socio-assistenziali causata dalla crisi economica globale e dalle scelte di politica economica oggi dominanti spingono infatti molti enti locali a cercare di ottenere, con maggiore frequenza rispetto al passato, la contribuzione degli utenti e dei loro familiari ai costi dell’assistenza sociale: frequenti sono, per esempio, le richieste ai figli adulti di sostenere in tutto o in parte le spese dell’ospitalità degli anziani genitori presso strutture residenziali pubbliche o private convenzionate. Il panorama nazionale è estremamente vario, in ragione dell’esistenza di contrastanti interpretazioni della normativa nazionale vigente, nonché di divergenti opzioni legislative e amministrative di alcune regioni ed enti locali.

Obbligo dei genitori di mantenere la prole e rivalsa dell’ente pubblico per il rimborso della retta per l’ospitalità del minore in comunità familiare [nota a CASS. CIV., I sez., 8.11.2010, n. 22678]

LONG, JOELLE
2011-01-01

Abstract

Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità avallano la condanna di due genitori a rimborsare al loro Comune di residenza le spese della permanenza della figlia adottiva minorenne presso una comunità di tipo familiare in cui era stata collocata con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari ex art. 333 cod. civ. L’affermazione che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole legittima, naturale o adottiva, finché sussiste il rapporto di filiazione, prescinde dalla titolarità e dall’esercizio della potestà genitoriale non costituisce una novità. Suscita invece interesse la ritenuta ammissibilità della rivalsa dell’ente pubblico contro i soggetti tenuti per legge al mantenimento. L’aumento della domanda di assistenza determinato dall’invecchiamento della popolazione e la riduzione delle risorse disponibili per i servizi socio-assistenziali causata dalla crisi economica globale e dalle scelte di politica economica oggi dominanti spingono infatti molti enti locali a cercare di ottenere, con maggiore frequenza rispetto al passato, la contribuzione degli utenti e dei loro familiari ai costi dell’assistenza sociale: frequenti sono, per esempio, le richieste ai figli adulti di sostenere in tutto o in parte le spese dell’ospitalità degli anziani genitori presso strutture residenziali pubbliche o private convenzionate. Il panorama nazionale è estremamente vario, in ragione dell’esistenza di contrastanti interpretazioni della normativa nazionale vigente, nonché di divergenti opzioni legislative e amministrative di alcune regioni ed enti locali.
2011
3
221
226
J. LONG
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