Il nostro ordinamento non detta specifici criteri per la valutazione delle dichiarazioni divenute irripetibili; ma la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio impone grande cautela nell’uso di quelle dichiarazioni ai fini di una condanna. La Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva censurato alcune condanne dove la prova esclusiva o determinante era costituita dalle dichiarazioni di testi assenti nel dibattimento, in una più recente pronuncia ha ritenuto legittima la condanna fondata su tali dichiarazioni. In realtà il mutamento di indirizzo è solo apparente, perché la Corte ha sempre rapportato i criteri di valutazione al contesto processuale; e non è corretto convertire quei flessibili criteri in regole categoriche ed astratte, incondizionatamente applicabili. Parimenti infondata, ad avviso di chi scrive, è l’opinione che ritiene vincolanti le interpretazioni della Convenzione svolte dai giudici di Strasburgo. Le sentenze vincolano relativamente a ciò che accertano e, nella specie, oggetto di accertamento è la violazione delle regole convenzionali nei singoli processi; le interpretazioni in diritto, che si evincono dalla motivazione, costituiscono autorevolissimi punti di riferimento, da tenere nel massimo conto, ma sono prive di efficacia vincolante.

Le dichiarazioni dei testi ‘assenti’: criteri di valutazione e giurisprudenza di Strasburgo

FERRUA, Paolo
2013-01-01

Abstract

Il nostro ordinamento non detta specifici criteri per la valutazione delle dichiarazioni divenute irripetibili; ma la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio impone grande cautela nell’uso di quelle dichiarazioni ai fini di una condanna. La Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva censurato alcune condanne dove la prova esclusiva o determinante era costituita dalle dichiarazioni di testi assenti nel dibattimento, in una più recente pronuncia ha ritenuto legittima la condanna fondata su tali dichiarazioni. In realtà il mutamento di indirizzo è solo apparente, perché la Corte ha sempre rapportato i criteri di valutazione al contesto processuale; e non è corretto convertire quei flessibili criteri in regole categoriche ed astratte, incondizionatamente applicabili. Parimenti infondata, ad avviso di chi scrive, è l’opinione che ritiene vincolanti le interpretazioni della Convenzione svolte dai giudici di Strasburgo. Le sentenze vincolano relativamente a ciò che accertano e, nella specie, oggetto di accertamento è la violazione delle regole convenzionali nei singoli processi; le interpretazioni in diritto, che si evincono dalla motivazione, costituiscono autorevolissimi punti di riferimento, da tenere nel massimo conto, ma sono prive di efficacia vincolante.
2013
4
393
401
Testimoni; diritto alla prova; Costituzione; contraddittorio; interpretazione; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
P. Ferrua
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