comma, del D.P.R. n. 600/1973 è limitato alle ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi onde evitare, sul piano oggettivo, una dispersione dell’attività degli Uffici tributari e assicurare obiettivi di concentrazione ed efficienza, sul piano soggettivo, la soggezione del contribuente al potere di emissione illimitata di atti di accertamento aventi oggetto identico o correlato. I criteri per la individuazione dei presupposti di «novità» degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, nonché i limiti, temporali e logici, della sopravvenienza della conoscenza di essi, sono essenzialmente quelli della non conoscibilità, sulla base di un’istruttoria diligente, degli elementi «nuovi», dovendosi far rientrare in quelli conoscibili anche quelli acquisibili tramite organi ausiliari (quali la Guardia di finanza)
La sopravvenuta conoscenza di “nuovi elementi” ai fini dell’accertamento integrativo, nota a Cass., sez. trib., 8 maggio 2006, n. 10526
MARCHESELLI, Alberto
2006-01-01
Abstract
comma, del D.P.R. n. 600/1973 è limitato alle ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi onde evitare, sul piano oggettivo, una dispersione dell’attività degli Uffici tributari e assicurare obiettivi di concentrazione ed efficienza, sul piano soggettivo, la soggezione del contribuente al potere di emissione illimitata di atti di accertamento aventi oggetto identico o correlato. I criteri per la individuazione dei presupposti di «novità» degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, nonché i limiti, temporali e logici, della sopravvenienza della conoscenza di essi, sono essenzialmente quelli della non conoscibilità, sulla base di un’istruttoria diligente, degli elementi «nuovi», dovendosi far rientrare in quelli conoscibili anche quelli acquisibili tramite organi ausiliari (quali la Guardia di finanza)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.