L'a. ricorda come il legislatore si è occupato degli atti del processo civile soprattutto per quanto riguarda la descrizione dei loro requisiti formali o di contenuto-forma, la cui mancanza può determinare conseguenze sfavorevoli di vario tipo, tra cui nullità, inammissibilità, decadenze, ammissioni di fatti, pene pecuniarie, imposizioni fiscali. Più rari sono i requisiti di stile, che sono sostanzialmente due: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive e l’indicazione per la sinteticità. Specie quest’ultima, intesa come sinteticità-chiarezza o anche semplicemente come mera brevità, viene da ultimo insistentemente invocata, anche per il processo amministrativo, da molteplici fonti legislative e giurisprudenziali, di cui viene operata una rassegna ordinata cronologicamente. Se tuttavia è chiaro perché rispettare i requisiti formali o di contenuto-forma, più difficile è individuare le ragioni per cui i requisiti di stile dovrebbero essere osservati. La ragione fondamentale, al di là di taluni riflessi sulla liquidazione delle spese processuali, consiste – secondo l’a. – nel fatto che gli atti redatti – come esorta la Cassazione – «con stile asciutto e sobrio», paiono i più idonei a conseguire lo scopo finale a cui tutti gli atti mirano e cioè convincere il giudice. Come mai, allora, tanti atti sono invece non lo sono? Militano in questo senso fattori storici e culturali, ma – ad avviso dell’a. – anche motivi inerenti alla stessa struttura del nostro processo civile. Conclude infatti l’a. che il principio di sinteticità pare intrinsecamente in contrasto con l’attuale disciplina della forma dell’atto di appello e con il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, che, sotto la minaccia della declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione, hanno spinto gli avvocati, per ansia di completezza, ad essere sovrabbondanti e prolissi. SOMMARIO: 1. Il contenuto-forma: nei singoli atti. – 2. Segue: … e in generale. – 3. Lo stile: le espressioni vietate. – 4. Segue: … e la sinteticità. – 5. – La futura codificazione di un principio con due significati. – 6. L’inosservanza dei requisiti formali e di stile: conseguenze in punto spese. – 7. Segue: … e vere ragioni. – 8. Forma e stile in lotta tra loro: l’atto d’appello e l’autosufficienza del ricorso in cassazione.

L’aspirazione alla sinteticità degli atti del processo civile e i suoi ostacoli strutturali

DALMOTTO, Eugenio
In corso di stampa

Abstract

L'a. ricorda come il legislatore si è occupato degli atti del processo civile soprattutto per quanto riguarda la descrizione dei loro requisiti formali o di contenuto-forma, la cui mancanza può determinare conseguenze sfavorevoli di vario tipo, tra cui nullità, inammissibilità, decadenze, ammissioni di fatti, pene pecuniarie, imposizioni fiscali. Più rari sono i requisiti di stile, che sono sostanzialmente due: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive e l’indicazione per la sinteticità. Specie quest’ultima, intesa come sinteticità-chiarezza o anche semplicemente come mera brevità, viene da ultimo insistentemente invocata, anche per il processo amministrativo, da molteplici fonti legislative e giurisprudenziali, di cui viene operata una rassegna ordinata cronologicamente. Se tuttavia è chiaro perché rispettare i requisiti formali o di contenuto-forma, più difficile è individuare le ragioni per cui i requisiti di stile dovrebbero essere osservati. La ragione fondamentale, al di là di taluni riflessi sulla liquidazione delle spese processuali, consiste – secondo l’a. – nel fatto che gli atti redatti – come esorta la Cassazione – «con stile asciutto e sobrio», paiono i più idonei a conseguire lo scopo finale a cui tutti gli atti mirano e cioè convincere il giudice. Come mai, allora, tanti atti sono invece non lo sono? Militano in questo senso fattori storici e culturali, ma – ad avviso dell’a. – anche motivi inerenti alla stessa struttura del nostro processo civile. Conclude infatti l’a. che il principio di sinteticità pare intrinsecamente in contrasto con l’attuale disciplina della forma dell’atto di appello e con il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, che, sotto la minaccia della declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione, hanno spinto gli avvocati, per ansia di completezza, ad essere sovrabbondanti e prolissi. SOMMARIO: 1. Il contenuto-forma: nei singoli atti. – 2. Segue: … e in generale. – 3. Lo stile: le espressioni vietate. – 4. Segue: … e la sinteticità. – 5. – La futura codificazione di un principio con due significati. – 6. L’inosservanza dei requisiti formali e di stile: conseguenze in punto spese. – 7. Segue: … e vere ragioni. – 8. Forma e stile in lotta tra loro: l’atto d’appello e l’autosufficienza del ricorso in cassazione.
In corso di stampa
-
-
Procedimento civile, Atti processuali, Forma, Stile, Sinteticità
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/134228
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact