La Corte EDU, con una pronuncia resa all’unanimità dalla Grande Camera, condanna l’Italia per le operazioni di respingimento forzoso di migranti provenienti dal nord Africa effettuato in acque internazionali da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiane. I profili di violazione concernono l’art. 3 CEDU, sul divieto di trattamenti disumani e degradanti, l’art. 4, Protocollo n. 4, CEDU, sul divieto di espulsioni collettive e la violazione dell’art. 13 CEDU per la mancanza di un ricorso effettivo riconosciuto ai soggetti intercettati al fine di opporsi al respingimento e all’espulsione di natura collettiva. Nel commento si procede all’analisi dei differenti profili di contrasto con la CEDU riconosciuti dai giudici di Strasburgo nel caso di specie, per poi proporre alcune riflessioni sul principio di non refoulement, come sviluppato e articolato dalla Corte EDU, e inevitabilmente connesso alla necessità di contemperare l’irrinunciabile protezione dei diritti umani con complesse scelte di policy nella gestione dei flussi migratori verso i Paesi dell’Unione Europea.

Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulement: la Corte EDU condanna l’Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare

MIRATE, SILVIA
2013-01-01

Abstract

La Corte EDU, con una pronuncia resa all’unanimità dalla Grande Camera, condanna l’Italia per le operazioni di respingimento forzoso di migranti provenienti dal nord Africa effettuato in acque internazionali da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiane. I profili di violazione concernono l’art. 3 CEDU, sul divieto di trattamenti disumani e degradanti, l’art. 4, Protocollo n. 4, CEDU, sul divieto di espulsioni collettive e la violazione dell’art. 13 CEDU per la mancanza di un ricorso effettivo riconosciuto ai soggetti intercettati al fine di opporsi al respingimento e all’espulsione di natura collettiva. Nel commento si procede all’analisi dei differenti profili di contrasto con la CEDU riconosciuti dai giudici di Strasburgo nel caso di specie, per poi proporre alcune riflessioni sul principio di non refoulement, come sviluppato e articolato dalla Corte EDU, e inevitabilmente connesso alla necessità di contemperare l’irrinunciabile protezione dei diritti umani con complesse scelte di policy nella gestione dei flussi migratori verso i Paesi dell’Unione Europea.
2013
-
2
454
465
immigrazione; Corte Europea dei diritti dell'uomo
S. Mirate
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