Nota alla sentenza Corte giust. CE, 18 maggio 1998, C 351/96, Drouot assurances SA c. Consolidated metallurgical industries, Protea assurance, Groupement d'intérêt économique Réunion européenne. La nozione di stesse parti, quale condizione della sussistenza della litispendenza, ex art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Ricognizione della precedente giurisprudenza. Sebbene vi sia identità formale tra le parti, esse sono portatrici nei due giudizi di interessi divergenti. L'identità delle parti ai fini dell’applicazione dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui gli interessi di un assicuratore e del suo assicurato coincidessero.

Brevi note sulla litispendenza nella Convenzione di Bruxelles

Margherita SALVADORI
1999-01-01

Abstract

Nota alla sentenza Corte giust. CE, 18 maggio 1998, C 351/96, Drouot assurances SA c. Consolidated metallurgical industries, Protea assurance, Groupement d'intérêt économique Réunion européenne. La nozione di stesse parti, quale condizione della sussistenza della litispendenza, ex art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Ricognizione della precedente giurisprudenza. Sebbene vi sia identità formale tra le parti, esse sono portatrici nei due giudizi di interessi divergenti. L'identità delle parti ai fini dell’applicazione dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui gli interessi di un assicuratore e del suo assicurato coincidessero.
1999
2
378
387
Diritto internazionale processuale; Convenzione di Bruxelles del 1968
Margherita SALVADORI
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